Cassazione Penale, Ordinanza n. 08915/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva ritenuto integrato il reato di truffa in tutti i suoi elementi costitutivi, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge sostenendo che non fossero integrati gli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio secondo criteri difformi da quelli adottati dal giudice di merito. La sentenza di appello aveva invece motivato in modo logico e giuridicamente corretto, respingendo le medesime doglianze già sollevate in appello e spiegando che l'imputato aveva posto in essere condotte dirette a carpire la fiducia della vittima, convincerla a versare anticipatamente una somma di denaro senza garanzie e poi trattenere l'ingiusto profitto.
Norme richiamate
Il reato di truffa è ritenuto integrato quando la condotta dell'agente sia diretta a carpire la fiducia della vittima, indurla a un versamento anticipato di denaro senza adeguate garanzie e consentire all'agente di conseguire un ingiusto profitto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre, sotto l'apparente veste della violazione di legge, una censura che miri esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di appello abbia motivato in modo logico e giuridicamente corretto sull'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
- La truffa è configurabile quando l'agente realizzi una sequenza di condotte idonee a guadagnare la fiducia della vittima e a indurla a un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, con conseguimento di un ingiusto profitto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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