Ordinanza n. 849/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del 24 marzo 2026 con cui la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria nazionale per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2023/2024, per asserita mancata immatricolazione nei termini previsti; - dell’avviso pubblicato nell’area riservata della candidata in data successiva al 24 marzo 2025, consultabile sul sito www.universitaly.it, ove si legge: “Il 19 marzo 2025 eri stato assegnato a Medicina Polo Pontino - La Sapienza, ma non ti sei immatricolato entro il giorno 24 marzo 2025, come d’obbligo. Risulti pertanto rinunciatario ed il tuo posto è stato riassegnato”; - della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2023/2024 pubblicata sul sito www.universitaly.it, nella parte in cui l’odierna ricorrente risulta ad oggi rinunciataria del posto assegnatole in data 19.03.2025 presso Polo Pontino - La Sapienza e, quindi, non ammessa al corso di laurea; - nonché dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente; - del D.M. 1925/2022 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati, nella parte in cui, anche interpretato, impedisce l’immatricolazione dell’odierna ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; - in particolare dell’Allegato 2 al D.M. 1925/2022 del 30 novembre 2022, nella parte in cui, al punto 7.b, prevede che “al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l’immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni”, anche nella parte in cui non prevede alcuna valutazione delle motivazioni sottese alle non intervenute immatricolazioni nei 4 giorni concessi; - delle comunicazioni interne, ancorché non conosciute, con cui l’Università resistente comunicava al CINECA l’intervenuta decadenza dalla graduatoria di parte ricorrente; - del rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi il D.M. 1925/2022 del 30 novembre 2022, ed il bando di ammissione dell’Università la Sapienza di Roma, nella parte in cui non prevedono idonei strumenti di comunicazione individuale dell’assegnazione e nella parte in cui prevedono l’automatismo della decadenza; - nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento anche indirettamente connesso e anche nella parte in cui interpretato escluda l’odierno ricorrente dalla graduatoria di merito impedendone l’immatricolazione; - nonché di ogni atto presupposto, anche non conosciuto, connesso anche indirettamente a quelli indicati e che non permette l’immatricolazione del ricorrente al corso di laurea di cui in parola; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di riammissione nella graduatoria nazionale ed all’immatricolazione presso la sede assegnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria nazionale e mancata immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per asserita mancata immatricolazione entro il termine previsto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria nazionale, l'avviso pubblicato nella propria area riservata, la graduatoria e i successivi scorrimenti, nonché il D.M. 1925/2022 e il relativo Allegato 2, nella parte in cui prevedono che la mancata immatricolazione del candidato assegnato entro quattro giorni comporti la rinuncia al posto. Ha inoltre contestato l'assenza di strumenti di comunicazione individuale dell'assegnazione, l'automatismo della decadenza e il rigetto dell'istanza di riammissione, chiedendo la riammissione in graduatoria e l'immatricolazione in forma specifica. Il TAR non ha esaminato nel merito tali censure, ma ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché notificato ad almeno un controinteressato, ma ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella della ricorrente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a. Non ha ritenuto applicabile, allo stato, la possibilità di evitare l'integrazione prevista dall'art. 49, comma 2, c.p.a., anche per garantire l'integrità del contraddittorio in vista di un eventuale appello. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, considerata la difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati e dall'onerosità delle notifiche individuali. La pubblicazione deve contenere gli elementi indicati nell'ordinanza, incluso il testo integrale del ricorso, gli eventuali motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre un collegamento visibile dalla home page. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito, sulla legittimità dell'esclusione o sulla domanda di riammissione e immatricolazione.
Norme richiamate
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari quando l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicarli.
La sua applicazione è stata ritenuta, allo stato, non idonea a escludere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati anteriormente in graduatoria.
Rileva insieme all'art. 49 c.p.a. per disciplinare la notificazione per pubblici proclami quale modalità compatibile con l'elevato numero dei destinatari, senza trasformarla in mero mezzo di pubblicità.
È richiamato quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica, ma non è stato esaminato nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo è idoneo a pregiudicare i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella del ricorrente, tali soggetti devono essere considerati controinteressati in senso sostanziale e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile e onerosa la notificazione ordinaria; essa deve tuttavia indicare nominativamente i destinatari e contenere gli elementi necessari a garantire l'effettività del contraddittorio, non potendo ridursi a una mera pubblicità del ricorso.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova, con previsione dell'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
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