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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34245/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta di registro e accessori relativo alla registrazione di una sentenza civile di condanna resa nell'ambito di un'azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l.fall. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la registrazione a debito della sentenza, valorizzando il fatto che dalla decisione civile emergevano condotte astrattamente qualificabili come reato, in particolare l'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali per importi molto elevati e la distrazione di somme dalle casse sociali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 59, lett. d, e 60, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che non fosse stato accertato se il giudice civile avesse effettivamente valutato la sussistenza del reato ai fini della condanna risarcitoria e, quindi, della registrazione a debito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, ai fini dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986, rilevano anche fatti che possano astrattamente integrare un reato, senza che sia necessario un previo giudizio penale, l'esercizio dell'azione penale o la trasmissione degli atti alla Procura. È inoltre possibile che la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito sia riconosciuta dal giudice tributario anche se non rilevata dalla cancelleria o dall'amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la sentenza civile descriveva condotte degli amministratori astrattamente penalmente rilevanti, sicché la registrazione a debito era correttamente riconosciuta. Il ricorso è stato rigettato con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    è richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non ne dà un'interpretazione autonoma specifica nel merito, ma respinge la censura complessiva sull'assunto che i presupposti della registrazione a debito possano essere verificati in base ai fatti astrattamente costituenti reato.

  • art. 59, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    «si registrano a debito (...) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato»

    la disposizione comprende tutti i fatti che possano astrattamente configurare ipotesi di reato; non occorre un giudizio penale né che il fatto abbia dato origine in concreto a un procedimento penale.

  • art. 60, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    se l'amministrazione ritiene che un provvedimento abbia i requisiti per la registrazione a debito può sospendere la liquidazione e segnalare la questione all'ufficio giudiziario; ciò conferma che il giudice tributario può riconoscere tali presupposti anche quando non siano stati rilevati in sede amministrativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 146 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato come base dell'azione di responsabilità verso gli amministratori della società fallita.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno presuppone soltanto che i fatti posti a fondamento della domanda siano astrattamente riconducibili a una fattispecie di reato, non essendo necessario un accertamento penale in senso stretto.
  • La qualificazione rilevante ai fini della registrazione a debito riguarda l'oggettiva riconducibilità dei fatti a un reato e non il titolo di responsabilità civilistica concretamente applicato dal giudice nella sentenza risarcitoria.
  • La mancanza di richiesta della registrazione a debito da parte della cancelleria o il mancato rilievo iniziale dell'amministrazione finanziaria non impediscono al giudice tributario di riconoscere comunque i presupposti per la prenotazione a debito.
  • Se dalla sentenza civile emergono condotte degli amministratori che appaiono astrattamente penalmente rilevanti, la sentenza può essere registrata a debito ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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