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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12363/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di numerose aziende agricole, operanti nel settore lattiero-caseario, che lamentavano la tardiva comunicazione da parte di AGEA dei rispettivi Q.R.I. con riferimento alle campagne dal 1999/2000 al 2007/2008. In via d'urgenza ante causam avevano ottenuto dal Tribunale un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che sospendeva l'obbligo di versamento dei prelievi supplementari e ordinava alle cooperative coinvolte di non versare le somme richieste dall'AGEA, di restituire garanzie fideiussorie e somme trattenute, nonché all'AGEA di non richiedere ulteriori importi per le stesse annate. La Corte d'appello, in accoglimento dell'appello AGEA, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Le aziende agricole hanno quindi proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, censurando tale statuizione sul riparto di giurisdizione; un secondo gruppo di imprenditori agricoli ha proposto successivo ricorso, poi convertito in incidentale, con analoga doglianza. Nel corso del giudizio di cassazione entrambi i difensori hanno però depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce ai ricorsi principali e incidentali, ritualmente comunicate alle parti costituite, e ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione richiama il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non vi è stata quindi una decisione nel merito sulla questione di giurisdizione, né una pronuncia sulle spese diversa da quella eventualmente richiesta nelle rinunce, poiché il procedimento si è chiuso per estinzione.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento d'urgenza ante causam ottenuto in primo grado per sospendere l'obbligo di versamento dei prelievi supplementari

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata comunicata alle parti costituite in applicazione della norma, nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 149 del 2022

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte, poiché non è un atto accettizio.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • Quando tutte le impugnazioni riunite vengono validamente rinunciate, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, la definizione del giudizio avviene per estinzione, restando assorbita ogni ulteriore valutazione sul merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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