Cassazione Civile, Ordinanza n. 24054/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, ha ritenuto perfezionata l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia giungeva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma, ma nel corso del giudizio entrambe le parti hanno depositato un atto sottoscritto personalmente e dai rispettivi difensori con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso principale e il controricorrente ha rinunciato al ricorso incidentale. La Corte rileva che la rinuncia al ricorso, essendo stata accettata dalla controparte mediante sottoscrizione dell'atto, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; per espresso effetto della rinuncia condivisa non viene pronunciata condanna alle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale ipotesi la Corte non pronuncia la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- La sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte del controricorrente equivale ad accettazione della rinuncia stessa.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non va pronunciata condanna alle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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