Cassazione Penale, Sentenza n. 44490/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia (25/06/2024) per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione (GUP) aveva erroneamente ritenuto la propria competenza ai sensi dell'art. 665 c.4 c.p.p. in quanto aveva considerato che la Corte d'Appello avesse riformato la sentenza di primo grado solo in punto di pena rispetto al ricorrente; in realtà la sentenza di appello del 23/05/2023 (definitiva 07/03/2024) aveva riformato nel merito la decisione di primo grado rispetto a una coimputata, per cui, per il principio di unità dell'esecuzione, la competenza quale giudice dell'esecuzione spettava alla Corte d'Appello. Inoltre il Procuratore denunciava la mancata instaurazione del contraddittorio con l'ufficio della Procura, in violazione dell'art. 655 c.2 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 665 c.2 e c.4 c.p.p., la competenza del giudice dell'esecuzione si valuta sull'intero contenuto della sentenza di appello divenuta definitiva: se la Corte d'Appello ha riformato nel merito la sentenza di primo grado anche solo con riferimento a uno dei coimputati, essa assume la competenza per l'esecuzione nei confronti di tutti gli imputati (principio di unità dell'esecuzione). Poiché la sentenza di appello aveva effettivamente modificato nel merito la posizione di una coimputata, il GUP non era competente a decidere e l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono trasmessi alla Corte d'Appello di Brescia quale giudice competente per l'esecuzione. La questione del mancato contraddittorio con la Procura è stata assorbita dalla decisione sull'incompetenza.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)
Stabilisce che la competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima; il giudice di appello è giudice dell'esecuzione solo se ha riformato nel merito la pronuncia di primo grado, mentre se ha confermato la sentenza o l'ha riformata solo in punto di pena, misure di sicurezza o disposizioni civili, rimane competente il giudice di primo grado. La Cassazione ha interpretato la norma alla luce del principio di unità dell'esecuzione, valutando l'intero contenuto della sentenza di appello.
art. 655, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce all'ufficio della Procura il potere-dovere di intervento nei procedimenti esecutivi; la sua mancata instaurazione del contraddittorio è una censura prospettata, ma è stata dichiarata assorbita dalla decisione sull'incompetenza del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indica la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; la Corte l'ha ritenuta applicabile per censurare l'errata applicazione delle norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020
«Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata»
La Cassazione ha richiamato questo principio per affermare che la sentenza di appello va esaminata nella sua globalità: se modifica in merito la decisione di primo grado anche solo per uno dei coimputati, la Corte d'Appello è competente per l'esecuzione nei confronti di tutti i condannati.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultima sentenza divenuta definitiva: se la corte d'appello ha modificato nel merito la sentenza di primo grado, essa è il giudice dell'esecuzione; se l'ha riformata solo in punto di pena o ha confermato, resta competente il giudice di primo grado.
- Nei procedimenti con più imputati va applicato il principio di unità dell'esecuzione: una modifica in merito operata dalla corte d'appello anche riguardo a un solo coimputato attribuisce alla corte d'appello la competenza per l'esecuzione per tutti gli imputati.
- La verifica di competenza richiede un esame unitario della sentenza di appello nella sua interezza, non una valutazione disaggregata per singoli imputati.
- La mancata instaurazione del contraddittorio con la Procura può costituire vizio procedurale, ma può essere assorbita o diventare irrilevante se il provvedimento impugnato è annullato per incompetenza del giudice dell'esecuzione.
- In casi simili è opportuno allegare e valutare la sentenza di appello nella sua globalità prima di decidere sulla competenza dell'organo dell'esecuzione; in presenza di modifica di merito per qualsiasi coimputato, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione competente (Corte d'Appello).
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