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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11441/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva prosciolto l'imputato per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente contestava violazione di legge e difetto di motivazione (art. 326 c.p., artt. 129, 546, 578 c.p.p., art. 578 c.p.p.), sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare nel merito anche la fondatezza dell'azione civile e compiere un esame approfondito del compendio probatorio, in particolare sull'offensività della condotta e sull'elemento psicologico, nonché considerare che la notizia rivelata era già di pubblico dominio. La difesa ha inoltre dedotto che l'episodio intercettato non conteneva elementi che permettessero di ricavare l'esistenza di una rivelazione specifica concernente il gruppo 'Piscopisani' e che l'assoluzione di altre persone connesse rendeva implausibile la gravita' degli addebiti a carico del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che l'unico elemento di prova a carico dell'imputato fosse una conversazione intercettata il cui contenuto non sufficiente a dimostrare in modo univoco la rivelazione di segreti d'ufficio (mancano elementi che giustifichino la deduzione riferita al gruppo 'Piscopisani' e il nesso con finalità agevolativa). Di conseguenza, constatata l'assoluta assenza di elementi a sostegno dell'accusa, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con più favorevole formula di merito (assoluzione perciò che il fatto non sussiste).

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Norma che punisce la rivelazione di segreti d'ufficio: la sentenza ha trattato questo reato come capo di imputazione principale, ma ha ritenuto che gli elementi probatori fossero insufficienti a dimostrare la condotta e l'elemento soggettivo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione solo se l'inesistenza del fatto o la sua irrilevanza emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti (constatazione ictu oculi). La Cassazione ha applicato implicitamente tale criterio valutando che nel caso non sussisteva neppure quella certezza.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nel motivo di ricorso; la pronuncia ne ha tenuto conto nel contesto dei profili di motivazione e di valutazione probatoria richiesti al giudice di merito.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento agli effetti processuali e al potere/dovere del giudice di pronunciarsi sull'azione civile in presenza di cause estintive o di assoluzione; la difesa sosteneva che l'appello avrebbe dovuto approfondire anche la questione civile.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa all'associazione di tipo mafioso: il procedimento era collegato a un più ampio contesto investigativo su associazione mafiosa; la sentenza evidenzia come l'assoluzione o proscioglimento in capo ad altri soggetti abbia inciso sulla plausibilità delle deduzioni accusatorie.

  • art. 7, legge n. 203/1991

    Prevede aggravanti legate all'agevolazione di associazioni mafiose; la difesa aveva rilevato che l'esclusione di tale aggravante e l'assoluzione per concorso esterno avrebbero dovuto comportare effetti anche sul capo di rivelazione di segreti.

Massime di principio

  • La mera intercettazione contenente espressioni generiche non è di per sé sufficiente a provare la rivelazione di segreti d'ufficio: occorrono elementi che colleghino con chiarezza il contenuto comunicato a informazioni concretamente coperte da segreto e la coscienza e volontà dell'agente di rivelarle.
  • Quando esiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), il giudice può ancora pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena solo se dagli atti emerge con certezza assoluta l'inesistenza del fatto o l'insussistenza della responsabilità; tuttavia, se dagli atti risulta l'assoluta mancanza di elementi a sostegno dell'accusa, la Cassazione può annullare senza rinvio con più favorevole formula.
  • La presenza di assoluzioni o proscioglimenti relativi a fatti o persone collegati è un elemento di contesto che il giudice deve considerare: incongruenze logiche tra le conclusioni rispetto a fatti connessi possono indurre all'insussistenza della prova.
  • La presenza della parte civile comporta l'obbligo per il giudice di valutare, anche se c'è una causa estintiva, gli elementi rilevanti ai fini dell'azione civile, ma ciò non autorizza a trasformare deduzioni prive di fondamento in apprezzamenti probatori.
  • In casi analoghi è fondamentale per l'accusa costruire un quadro indiziario coerente e specifico (più di una telefonata isolata) che dimostri sia la qualità riservata dell'informazione sia la volontà dolosa di rivelarla a terzi interessati.

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