Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00039/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12/11/2025 che ha respinto la sua istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata dopo la convalida dell'arresto per estradizione (arresto eseguito il 30/09/2025 su mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità turche per reati commessi nel 2015 e condanna a 13 anni e 8 mesi). I motivi dedotti erano: (i) violazione dell'art. 143 c.p.p. per la mancata traduzione in lingua turca degli atti della procedura di convalida dell'arresto, dato che il ricorrente non parla italiano; (ii) violazione dell'art. 714, comma 2, c.p.p. per mancata valutazione del difetto del pericolo di fuga, atteso il presunto radicamento del ricorrente in Italia (residenza ad Aprilia, contratto di lavoro, legami familiari e attesa di protezione internazionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa alla motivazione sul pericolo di fuga: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, perché l'originaria ordinanza non ha effettuato un vaglio effettivo e motivato delle circostanze addotte dal ricorrente a prova del suo stabile inserimento in Italia, avendo motivato il pericolo di fuga soltanto sulla base della gravità del reato, dei precedenti e della pena. Viceversa la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata traduzione degli atti della convalida dell'arresto, perché tale vizio andava eccepito con impugnazione dell'ordinanza di convalida e non nella successiva istanza di revoca; inoltre dagli atti risultava che l'ordinanza era stata tradotta in turco entro cinque giorni e l'interrogatorio si era svolto con interprete, per cui non è stata ravvisata nullità efficacemente deducibile nell'atto impugnato. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Obbligo di traduzione degli atti processuali per l'imputato/indagato alloglotta; la mancata traduzione può costituire causa di nullità se risulta la mancata conoscenza della lingua italiana e non sia stata comunque rimediata entro termine congruo

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 143 per qualificare la nullità degli atti non tradotti: la nullità generale a regime intermedio si deve eccepire tempestivamente, altrimenti è sanata

  • art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riguardo alla revoca della misura cautelare: il giudizio sulla sussistenza del pericolo di fuga deve tener conto degli elementi probatori concreti sul radicamento nel territorio e non solo della gravità del reato o dell'entità della pena

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari personali nella procedura passiva di estradizione, limitatamente a censure per violazione di legge e per vizio di motivazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi deducibili nel ricorso, richiamato per definire l'ambito di censura esercitabile in Cassazione

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte di Cassazione

Massime di principio

  • In procedura estradizionale il pericolo di fuga va valutato come rischio di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto; la sola gravità del reato o l'entità della pena non sono sufficienti, occorre motivazione su circostanze concrete e specifiche che indichino la reale possibilità di fuga.
  • Le doglianze sulla mancata traduzione degli atti relative alla convalida dell'arresto devono essere sollevate con impugnazione dell'ordinanza di convalida; se non impugnata, l'eventuale nullità correlata può essere sanata.
  • Se emerge che l'arrestato non conosce la lingua italiana, la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare determina nullità, salvo che sia stata fornita una traduzione in termine congruo e non sia stata tempestivamente dedotta la violazione.
  • In Cassazione avverso misure cautelari in materia di estradizione il sindacato è limitato a violazione di legge e vizi di motivazione (inesistenza o apparente motivazione); non è consentito un controllo di merito libero.
  • La documentazione che prova il radicamento nel territorio (residenza stabile, lavoro, legami familiari) deve essere valutata e motivatamente contrapposta all'affermazione del pericolo di fuga; il giudice deve effettuare un concreto bilanciamento degli elementi probatori.
  • È fondamentale distinguere tra il provvedimento di convalida dell'arresto e le successive decisioni sulla revoca della misura: i mezzi e i tempi di impugnazione e le conseguenze processuali differiscono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.