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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25446/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i delitti in materia di stupefacenti (capi 14 e 16 per Felli; capo 16 per Testi). Felli censurava l'inammissibilità e genericità dell'appello del P.M. e la mancata attualità delle esigenze cautelari alla luce del lungo periodo intercorso e della presunta disarticolazione del sodalizio. Testi deduceva anche nullità per omesso avviso al difensore, contestava l'insufficienza degli indizi (in particolare l'identificazione con il soggetto "Pinocchio") e la mancanza di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi: ha escluso vizi logico-giuridici nella motivazione del Tribunale, ha dichiarato la censura sull'appello del P.M. inquadrabile e pertinente rispetto al motivo originario di rigetto (mancanza di attualità), ha considerato generica e non dimostrata la presunta lesione del diritto di difesa per la mancata comunicazione dell'udienza in presenza, e ha rifiutato di riesaminare in sede di legittimità il compendio probatorio (richiesto dai ricorrenti) perché la Cassazione verifica la correttezza giuridica e motivazionale, non la valutazione di merito delle prove. Ha altresì confermato che, nella fase cautelare, è sufficiente la gravità degli indizi e che il Tribunale ha motivato adeguatamente l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando modalità organizzative del traffico, l'uso di telefoni criptati, la qualità e quantità degli elementi investigativi e la personalità dei prevenuti. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sostanziale relativa a reati in materia di stupefacenti, richiamata nel contesto della vicenda per indicare i delitti contestati; utilizzata per ricostruire il quadro delle condotte.

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Richiamato nel profilo dell'attualità del pericolo; la Corte richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, fondata su elementi concreti e tanto più approfondita quanto maggiore sia il tempo intercorso dai fatti.

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello cautelare; la Corte ha ricordato che l'appello deve individuare i punti della decisione censurati e le ragioni di fatto e di diritto in modo specifico o proporzionato all'argomentazione impugnata.

  • art. 273 c.p.p., comma 1 e comma 1-bis

    Stabilisce il requisito della gravità degli indizi per le misure cautelari. La Corte specifica che nella fase cautelare è sufficiente la gravità (non occorrono i requisiti di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p.).

  • art. 192 c.p.p., comma 2

    Richiamato per distinguere il diverso standard probatorio: la precisione e concordanza degli indizi sono richieste in sede di merito, non per la mera misura cautelare.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica l'ambito di sindacato della Corte di legittimità: la Cassazione valuta la correttezza giuridica e la motivazione, non rivede le valutazioni probatorie di merito.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione; la sentenza dispone gli adempimenti di rito previsti da questa norma.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio: in sede di legittimità si valuta solo la correttezza giuridica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non la ponderazione degli indizi.
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali nella fase preventiva è sufficiente la "gravità degli indizi" (art. 273 c.p.p.), senza richiedere il livello di precisione e concordanza tipico del giudizio di merito (art. 192 c.p.p.).
  • Se la contestazione principale del rigetto era la mancanza di attualità del pericolo, l'appello cautelare del P.M. deve comunque riferirsi in modo specifico a quei punti della motivazione; l'appello generico rischia l'inammissibilità, salvo che risulti comunque sufficientemente riferito al profilo impugnato.
  • Quando è contestata la mancata comunicazione di udienza, il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito e come l'omissione abbia effettivamente leso il diritto di difesa; censure generiche sono inammissibili.
  • Con un lungo intervallo temporale tra i fatti e la richiesta cautelare, il giudice deve svolgere un'analisi più approfondita circa l'attualità del pericolo, valorizzando elementi come modalità organizzative, strumenti di comunicazione criptati, precedenti specifici e ruolo nell'associazione per fondare una prognosi di reiterazione.
  • Dichiarazioni di collaboratori e riscontri in banche dati, se adeguatamente motivate, possono concorrere a formare la gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare; tuttavia la loro valutazione approfondita resta prerogativa del giudice di merito.

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