Cassazione Penale, Sentenza n. 06026/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando: 1) l'attribuzione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (per il protratto omesso versamento di imposte e contributi 2015-2017), sostenendo che si tratta al più di un fatto colposo ovvero di bancarotta semplice; hanno richiamato i finanziamenti soci, la rateizzazione dei debiti, la delega al professionista e l'impegno personale a pagare dipendenti per dimostrare assenza di dolo; 2) la responsabilità per bancarotta documentale semplice di Giuliani, deducendo che la contabilità e i documenti a disposizione consentivano la ricostruzione dell'attivo e del passivo e che le discrasie erano giustificate dalle modalità di gestione dell'esercizio (bar/ristorante) e non arrecavano la lesione del bene giuridico protetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose per entrambi (capo A.3) e la condanna di Giuliani anche per bancarotta documentale semplice (A.1). Ha ritenuto che la sistematicità e la durata dell'omesso versamento di imposte e contributi (triennio 2015-2017), l'entità del debito e la fragile situazione finanziaria già nota dal 2010 integrino l'operazione dolosa anche se omissiva; ha escluso che la delega a un professionista esoneri gli amministratori dalla responsabilità. Il motivo relativo alla documentazione è stato ritenuto un'inedita rinnovazione dell'appello e manifestamente infondato: l'irregolare tenuta delle scritture ha impedito la funzione di accertamento e quindi è penalmente offensiva. La Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2 (bancarotta impropria da operazioni dolose)
La Corte ha interpretato che le "operazioni dolose" possono consistere anche in condotte omissive sistematiche (es. protratto omesso versamento di imposte/contributi) idonee a determinare una grave esposizione debitoria e prevedibile dissesto, configurando il dolo richiesto dalla fattispecie.
art. 217, comma 1, n. 4 (omissione degli atti diretti a evitare o limitare il dissesto: rilevanza ai fini di bancarotta semplice)
La Corte differenzia la bancarotta semplice dalla fraudolenta, ma rileva che il comportamento omissivo prolungato e consapevole può integrare la versione dolosa quando vi sia volontà e consapevolezza della scelta antidoverosa e prevedibilità del dissesto.
Norma processuale applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025 (Baldini) e Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023 (Fanti)
Richiamate per i principi secondo cui: a) le operazioni dolose possono essere omissive e la scelta imprenditoriale di non versare imposte/contributi integra il dolo quando è sistematica e prevedibile il dissesto; b) nella bancarotta documentale conta l'autosufficienza della scrittura nella funzione di accertamento: l'irregolare tenuta è offensiva se impedisce tale funzione.
Massime di principio
- La sistematica e protratta omissione di versamenti fiscali e previdenziali può integrare operazioni dolose anche se si tratta di condotte omissive: il dolo si valuta sulla consapevolezza e volontà dell'azione antidoverosa e sulla prevedibilità concreta del dissesto, non sulla volontà specifica del fallimento.
- La delega ad un professionista non esonera gli amministratori dalle responsabilità patrimoniali e penali connesse alla gestione: il dovere di vigilanza e di adempiere agli obblighi resta in capo agli organi di gestione.
- La contestazione dell'elemento soggettivo (assenza di dolo) richiede contestazioni specifiche e prova o censura del travisamento della prova; semplici alternative letture del materiale probatorio sono insufficienti in cassazione.
- Nel reato di bancarotta documentale conta l'effettiva idoneità delle scritture a svolgere la funzione di accertamento: discrasie o mancate riconciliazioni che impediscano l'autosufficienza delle scritture possono integrare il reato anche se la documentazione parziale consente una ricostruzione a posteriori.
- Per ridurre il rischio penale in situazioni di crisi: documentare ragionevolmente le scelte aziendali, attivare tempestivamente azioni per fronteggiare la crisi (compresa, se del caso, la richiesta di fallimento o procedure concorsuali), mantenere contabilità regolare e riconciliata e conservare evidenze di tentativi di pagamento o rinegoziazione dei debiti.
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