Sentenza n. 15638/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 2 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero sull’istanza presentata il 2 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha domandato che l’Amministrazione fosse condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, il termine ordinario per il provvedimento di riconoscimento è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data del ricorso, sussisteva il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esaminare la domanda, dovrà valutare in concreto il percorso formativo e i titoli conseguiti in un altro Stato membro, considerando l’intero insieme di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando durata, livello e qualità della formazione; dovrà inoltre valutare l’equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate. In caso di persistente inerzia, il responsabile del Dipartimento competente è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in €500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito all’estero deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; scaduto tale termine senza provvedimento, sussiste il silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”
Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, l’autorità deve esaminare l’equipollenza e, ove occorra, può disporre misure compensative adeguate e proporzionate.
Massime di principio
- Il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro deve concludersi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso del termine senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare che durata complessiva, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione nazionale comparabile.
- La valutazione dell’equipollenza del titolo estero deve essere concreta e individualizzata; ove necessario, l’amministrazione dispone misure compensative opportune e proporzionate, tenendo conto anche delle qualifiche e dell’esperienza professionale acquisite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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