Cassazione Penale, Ordinanza n. 09638/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo dedotto non si confrontava con la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio e limitata alla rideterminazione della pena per un solo reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello emessa in sede di rinvio. Tuttavia l'unico motivo dedotto è stato ritenuto eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio di rinvio, perché riguardava l'affermazione di responsabilità penale, mentre in sede rescissoria il reato associativo indicato al capo a) era già stato dichiarato estinto per prescrizione e il restante reato di cui al capo b) non era stato inciso dalla sentenza rescindente. La Corte d'appello si era pertanto limitata a rideterminare la pena per il solo capo b), sicché il motivo di ricorso non aveva correlazione con la decisione impugnata.
Norme richiamate
richiamato implicitamente per la decisione in sede di giudizio rescissorio/rinvio, che delimita l'oggetto del successivo giudizio di rinvio
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto non ha alcuna correlazione con l'oggetto della decisione rescindente e con i limiti entro cui il giudice di rinvio ha effettivamente deciso.
- Il ricorso non può investire questioni già superate dall'estinzione del reato per prescrizione né doglianze relative a capi non toccati dalla sentenza rescindente, se la decisione di rinvio si è limitata alla sola rideterminazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via conseguenziale, della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina codicistica.
Come è indicizzato
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