Sentenza n. 1514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 359 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di restituzione degli oneri edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto al Comune di Parma la restituzione degli oneri versati in relazione a una DIA per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, sostenendo che il titolo fosse decaduto per mancato inizio dei lavori. Il Comune aveva negato il rimborso. Il TAR aveva ritenuto prescritto il diritto, individuando il dies a quo nel 29 gennaio 2010, data di scadenza del termine di decadenza del titolo, e considerando tardiva la richiesta del 30 gennaio 2020. In appello sono stati dedotti l’erroneità della motivazione e del presupposto fattuale, l’illogicità manifesta, l’erronea applicazione dei principi sulla decorrenza della prescrizione, nonché difetto di istruttoria e contraddittorietà. L’appellante ha sostenuto che la prescrizione decorresse dal momento successivo alla scadenza del termine di decadenza, ovvero dal 30 gennaio 2010, e ha inoltre dedotto l’interruzione della prescrizione mediante una precedente richiesta del 16 aprile 2012.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Applicando l’art. 2935 c.c., ha affermato che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Poiché il diritto alla restituzione degli oneri è sorto in conseguenza della decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori, esso poteva essere esercitato soltanto dal giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza, non già nello stesso giorno. Pertanto, alla data del 30 gennaio 2020 la pretesa non era prescritta. Il Collegio ha precisato che l’interruzione della prescrizione operava soltanto con riferimento all’importo indicato nella richiesta del 30 gennaio 2020, pari a euro 32.808,24, e non per l’intero importo originariamente versato di euro 65.617,53. Sono stati annullati il diniego comunale e la sentenza di primo grado; è stato accertato il diritto della società alla restituzione di euro 32.808,24, oltre interessi legali, con condanna del Comune al pagamento e alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui la pretesa è concretamente esercitabile. Nel caso esaminato, tale momento coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; quando il diritto alla restituzione di oneri edilizi nasce dalla decadenza di un titolo per mancato inizio dei lavori, il dies a quo coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza, poiché solo da tale momento la restituzione può essere richiesta.
- La scadenza del termine di decadenza di un titolo edilizio e l’insorgenza del diritto alla restituzione degli oneri non coincidono necessariamente nello stesso giorno: il diritto restitutorio è esercitabile dal giorno successivo alla scadenza del termine decadenziale.
- L’effetto interruttivo della prescrizione opera nei limiti dell’importo specificamente richiesto nell’atto interruttivo; una richiesta di restituzione parziale non interrompe la prescrizione per somme ulteriori non comprese nella richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →