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Sentenza

Sentenza del 03/11/2017 n. 3002 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 - Iscrizione - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamentoex art. 50, secondo comma, del DPR n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 potesse essere eseguita soltanto dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto. La contestazione si fondava sull'asserita necessità di tale intimazione quale presupposto degli atti di espropriazione forzata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602 del 1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata in senso proprio, ma rientra in una procedura alternativa e distinta rispetto all'esecuzione forzata. Pertanto, per procedere all'iscrizione ipotecaria non è necessaria la preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, secondo comma, del medesimo decreto.

Norme richiamate

  • Art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti tributari. L'iscrizione è considerata una misura distinta dall'espropriazione forzata e può essere adottata senza la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, secondo comma.

  • Art. 50, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede l'intimazione di pagamento prima dell'avvio dell'espropriazione forzata quando sia trascorso un determinato periodo dalla notificazione della cartella. Tale adempimento non è necessario per la sola iscrizione ipotecaria, poiché questa non costituisce un atto dell'espropriazione forzata.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria prevista dalla normativa sulla riscossione è una misura cautelare o pre-esecutiva autonoma e non coincide con l'inizio dell'espropriazione forzata.
  • La preventiva intimazione di pagamento richiesta per procedere all'espropriazione forzata non deve essere automaticamente considerata necessaria anche per l'iscrizione ipotecaria.
  • Per valutare la legittimità dell'iscrizione occorre distinguere tra gli adempimenti richiesti per la garanzia ipotecaria e quelli necessari per l'avvio dell'esecuzione forzata.
  • La decisione riguarda specificamente la non necessità dell'intimazione ex art. 50, secondo comma, e non esclude la necessità di rispettare gli altri presupposti e obblighi di comunicazione eventualmente previsti dalla legge.

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