Sentenza del 03/11/2017 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito di impresa - Svalutazione delle partecipazioni - Determinazione del valore minimo - Modalità. (Art. 1, comma 1, D.L. 209/2002 )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore minimo delle partecipazioni immobilizzate detenute in società non quotate, ai fini della svalutazione nel reddito d'impresa. In particolare, occorre stabilire se, nel calcolo del valore minimo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 209/2002, debbano essere esclusi gli utili di esercizio oppure soltanto gli utili già accantonati a riserva e successivamente distribuiti.
La decisione
La sentenza ha affermato che la norma si riferisce alla distribuzione di utili precedentemente accantonati a riserva e non alla distribuzione degli utili dell'esercizio. Pertanto, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, non devono essere considerati gli utili distribuiti che costituiscono utili di esercizio, mentre rilevano gli utili accantonati a riserva e poi distribuiti. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo concreto né l'esito formale tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, lettera a), D.L. 209/2002
Il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. 209/2002 fa riferimento alla distribuzione di utili accantonati a riserva e non agli utili di esercizio.
Nel determinare il valore minimo delle partecipazioni immobilizzate in società non quotate, la disposizione considera la distribuzione di utili già accantonati a riserva; tale riferimento non comprende gli utili prodotti nell'esercizio.
Massime di principio
- Le norme tributarie che distinguono tra utili di esercizio e utili accantonati a riserva devono essere applicate rispettando tale distinzione: non è corretto equiparare automaticamente le due categorie.
- Quando una disposizione richiama utili distribuiti provenienti da riserve, il riferimento riguarda normalmente utili maturati in esercizi precedenti e già accantonati, non il risultato dell'esercizio in corso.
- Nella determinazione del valore fiscale minimo di partecipazioni non quotate occorre ricostruire la provenienza degli utili distribuiti e documentare se derivino da riserve pregresse oppure dall'utile dell'esercizio.
- L'interpretazione è circoscritta alla specifica formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 209/2002 e non può essere estesa automaticamente a disposizioni diverse o a fattispecie con criteri di valorizzazione differenti.
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