Sentenza del 03/11/2017 n. 1241 - Comm. Trib. Prov. Torino
IRES - Esenzioni e agevolazioni - Associazione sportiva - Esame attività reale - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: l'attività concretamente esercitata dall'associazione è stata qualificata come commerciale e non come mera attività istituzionale o associativa agevolata. L'associazione non ha quindi potuto beneficiare delle esenzioni previste per gli enti associativi dall'art. 148 TUIR.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione non svolgeva direttamente attività sportiva, ricreativa o culturale a favore dei propri associati, ma si occupava esclusivamente della gestione di un Palazzetto dello Sport comunale, sia nei rapporti con il Comune proprietario sia nei rapporti con le associazioni sportive effettivamente utilizzatrici dell'impianto. Secondo la decisione, tale gestione organizzata e remunerata costituisce un'attività imprenditoriale e commerciale, non riconducibile al semplice svolgimento di attività sportiva o culturale agevolata. Pertanto non risultavano applicabili le esenzioni previste dall'art. 148 TUIR.
Norme richiamate
Art. 148 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi richiedono che l'attività rientri effettivamente nell'ambito istituzionale e associativo previsto dalla norma. Non sono applicabili quando l'ente svolge, in concreto, un'attività organizzata di gestione di impianti o servizi con caratteristiche imprenditoriali e commerciali.
Massime di principio
- Per stabilire se un'associazione può beneficiare di un'esenzione fiscale occorre esaminare l'attività realmente svolta, non soltanto lo statuto o la denominazione dell'ente.
- La gestione professionale di un impianto sportivo per conto del proprietario e a favore di soggetti terzi può costituire attività commerciale, anche se l'impianto ha una finalità sportiva o sociale.
- Le agevolazioni riservate agli enti associativi non si applicano automaticamente a tutte le attività collegate allo sport: è necessario che l'associazione svolga direttamente l'attività istituzionale agevolata e non si limiti a fornire servizi gestionali.
- I rapporti con soggetti diversi dagli associati effettivi, soprattutto se organizzati secondo modalità tipiche di un'impresa e dietro corrispettivo, possono essere indici della natura commerciale dell'attività.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra gestione meramente strumentale e non lucrativa dell'attività associativa e gestione autonoma, organizzata e remunerata di un impianto o servizio, che tende a essere qualificata come commerciale.
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