Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/11/2017 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Obbligo di contraddittorio - Ricorre solo per tributi armonizzati

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia aveva ricostruito maggiori ricavi della società per euro 68.198,81, maggiori costi per euro 398,98 e conseguenti maggiori imposte IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA. In particolare, deducevano carenza di motivazione, violazione del diritto al contraddittorio preventivo, insussistenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo e necessità di sospendere il processo tributario in ragione di una presunta querela di falso relativa ai verbali di verifica.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi, legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui l'incongruenza tra il consumo di uova e l'assenza di acquisti di farina, e non provate in modo specifico le contestazioni delle contribuenti. Ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per IRPEF, IRAP e altri tributi non armonizzati, mentre tale obbligo opera in via generale per i tributi armonizzati, come l'IVA, secondo i principi indicati dalla Cassazione. Ha inoltre respinto l'istanza di sospensione, poiché il procedimento penale per falso non equivale alla querela di falso civilistica prevista dall'articolo 39 del D.Lgs. n. 546/1992. Le appellanti sono state condannate al pagamento di euro 2.100 di spese di giudizio e di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Ufficio ricostruisce il reddito sulla base di elementi presuntivi qualificati, anche derivanti dalle caratteristiche concrete dell'attività esercitata.

  • Art. 54, commi 2 e 4, D.P.R. n. 633/1972

    Presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    Permette la rettifica ai fini IVA anche mediante presunzioni qualificate, purché il ragionamento presuntivo sia coerente e fondato su elementi oggettivi.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni [...] il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

    Riconosce al contribuente la possibilità di presentare osservazioni dopo la chiusura della verifica e vieta, di regola, l'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni, salvo urgenza motivata.

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso in appello contiene [...] i motivi specifici dell'impugnazione.

    Nel processo tributario l'appello deve consentire di individuare le censure rivolte alla decisione impugnata; la riproposizione delle ragioni già dedotte può tuttavia essere sufficiente, considerato il carattere devolutivo pieno dell'appello.

  • Art. 39, D.Lgs. n. 546/1992

    Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso.

    La sospensione opera per la querela di falso civilistica, diretta a privare un documento della sua efficacia probatoria, e non automaticamente per un procedimento penale relativo a reati di falso.

  • Articoli 221 e seguenti c.p.c.

    Disciplinano la querela di falso quale procedimento civilistico, proponibile in via principale o incidentale, per contestare l'autenticità o la fede privilegiata di un documento.

  • Articoli 476 e 479 c.p.

    Riguardano, rispettivamente, la falsità materiale e la falsità ideologica commesse dal pubblico ufficiale in atti pubblici; il relativo procedimento penale è distinto dalla querela di falso civilistica.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato quando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, come IRPEF e IRAP, non esiste in via generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo preveda.
  • Per i tributi armonizzati, in particolare l'IVA, l'assenza del contraddittorio preventivo può comportare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare concretamente quali difese e osservazioni avrebbe potuto svolgere; non sono sufficienti contestazioni generiche o meramente pretestuose.
  • Dopo la chiusura della verifica fiscale, il contribuente deve utilizzare il termine previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per presentare osservazioni e richieste, poiché la mancata attivazione di tale facoltà indebolisce la contestazione sul contraddittorio.
  • L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni derivanti dai consumi, dalle caratteristiche dell'attività o da anomalie gestionali, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta fornita dall'Ufficio una ricostruzione presuntiva coerente, spetta al contribuente offrire una prova contraria specifica, documentata e oggettiva; le mere negazioni non sono normalmente sufficienti.
  • La querela di falso civilistica e il procedimento penale per falso sono strumenti diversi: solo la prima rientra direttamente nell'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 39 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: la riproposizione delle contestazioni di primo grado può essere ammissibile anche se non formula censure tecnicamente nuove, purché consenta il riesame della controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.