Sentenza del 03/11/2017 n. 1563 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Operazioni inesistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio afferma che, se la fattura descrive un'operazione diversa da quella effettiva, l'IVA indicata resta dovuta per l'intero importo riportato in fattura, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del DPR 633/1972. La disposizione opera indipendentemente dalla prova di una volontà evasiva dell'emittente. Il testo non contiene elementi sufficienti per ricostruire l'esito processuale concreto, né indica se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una fattura recante una causale giustificativa diversa dall'operazione effettivamente compiuta. Secondo il principio riportato, l'operazione deve essere considerata inesistente almeno sotto il profilo giuridico quando la causale indicata in fattura non corrisponde a quella reale. In tale ipotesi trova applicazione l'art. 21, comma 7, del DPR 633/1972, anche senza provare l'intenzione dell'emittente di evadere l'IVA. L'intento fraudolento è necessario soltanto per integrare pienamente il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, DPR 633/1972
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La norma impone il pagamento dell'IVA indicata in fattura quando l'operazione è inesistente oppure quando corrispettivi o imposta sono esposti in misura superiore a quella effettiva. Non è necessario dimostrare l'intento di evasione per applicare la conseguenza fiscale.
Massime di principio
- La fattura deve descrivere fedelmente la natura e la causale dell'operazione effettivamente realizzata; una descrizione giuridicamente diversa può determinare l'inesistenza dell'operazione documentata.
- L'IVA indicata in fattura può diventare dovuta per l'intero importo anche quando l'errore o la difformità non siano accompagnati da un intento fraudolento.
- La responsabilità fiscale derivante dall'emissione di una fattura irregolare è distinta dalla responsabilità penale: per quest'ultima occorre, in linea generale, la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal reato.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la corrispondenza tra prestazione reale, contratto, documentazione contabile e causale riportata in fattura, provvedendo tempestivamente alla correzione degli errori documentali.
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