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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31489/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per la violazione delle prescrizioni impostegli. I motivi dedotti riguardavano: 1) la contestazione della sussistenza del dolo, sostenendo che l’allontanamento dall’abitazione per fumare una sigaretta rendesse insussistente l’elemento soggettivo del reato; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., prospettando la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo non accoglibile, anche perché già devoluto in appello e definito con motivazione adeguata dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando l’allontanamento per futili motivi e l’insensibilità del ricorrente rispetto alle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza del primo motivo e sulla riproposizione sostanzialmente identica del secondo motivo già affrontato in appello, con motivazione ritenuta congrua. Dal testo non emerge con certezza il titolo di reato specificamente contestato, ma il provvedimento riguarda la violazione di prescrizioni imposte al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, perché il comportamento non è stato considerato scarsamente offensivo e l’allontanamento per futili motivi è stato ritenuto indice di insensibilità verso le prescrizioni imposte.

Massime di principio

  • La censura sulla mancanza di dolo è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente che il fatto contestato è oggettivamente incompatibile con una finalità innocua allegata dall’imputato.
  • Ai fini dell’art. 131-bis c.p. non basta un comportamento formalmente limitato: occorre che il fatto presenti effettiva scarsa offensività, valutata anche alla luce delle ragioni della condotta e del rispetto delle prescrizioni violate.
  • È inammissibile il ricorso che si limita a riproporre una questione già dedotta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, quando la Corte territoriale abbia fornito risposta adeguata e non illogica.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta evidenzi disinteresse o insensibilità dell’agente rispetto agli obblighi o ai divieti impostigli.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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