Cassazione Civile, Ordinanza n. 39990/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento prodromiche, emesse per la riscossione di tributi di varia natura. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente, annullando le cartelle notificate in epoca antecedente al 13/02/2012; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'amministrazione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola perfezionata poiché la controparte ne aveva avuto conoscenza prima dell'udienza. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, in difetto di costituzione dell'intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese; ha escluso altresì l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sia perché tale disposizione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, sia perché l'amministrazione ricorrente era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; inoltre non si applica alla pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è efficace e determina l'estinzione del processo quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non tramite notificazione formale.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione, non è necessario il consenso della controparte; l'eventuale accettazione rileva solo per il regime delle spese.
- Quando il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non è tenuta a scrutinare i motivi di ricorso.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione e non si applica alla pubblica amministrazione che fruisca della prenotazione a debito del contributo unificato.
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