Cassazione Penale, Ordinanza n. 19300/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in un procedimento per reati in materia di stupefacenti. Dopo avere proposto appello, davanti al giudice di secondo grado ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo all'applicazione della continuazione con reati oggetto di altra sentenza irrevocabile. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la mancanza di motivazione della decisione di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel cd. patteggiamento in appello, la rinuncia alle questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo preclude la deduzione in cassazione di doglianze relative a punti ai quali l'interessato ha espressamente rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale. Poiché il ricorso investiva questioni precluse dall'accordo e non risultava dedotta una pena illegale, è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., ritenendo preclusa la censura proposta perché riferita a questioni alle quali il ricorrente aveva rinunciato con l'accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Consente il concordato sulla pena in appello; l'accordo comporta una rinuncia ai motivi di gravame diversi dai punti concordati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme incriminatrici richiamate per il reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
Le questioni relative alle cause di non punibilità, se rientranti nei punti coperti da rinuncia nell'accordo di appello, non possono essere dedotte in cassazione.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 1, comma 56, L. n. 103 del 2017
Ha introdotto il cd. patteggiamento in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di gravame ha effetti preclusivi sull'intero giudizio successivo, compreso il ricorso per cassazione, con riguardo alle questioni rinunciate.
- Non sono deducibili in cassazione, quando coperti dall'accordo, anche profili rilevabili d'ufficio, come la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o la qualificazione giuridica del fatto.
- L'unica eccezione espressamente richiamata è la deduzione della pena illegale, che resta scrutinabile nonostante l'accordo delle parti.
- Quando il ricorso investe questioni oggetto di rinuncia nell'accordo di appello, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura.
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