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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario -Vizi imputabili all'Agente della riscossione - Accoglimento del ricorso - Condanna alle spese in solido all'Ente creditore - Illegittimità - Sussiste - Ratio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È ritenuta illegittima la condanna in solido dell’Ente creditore e dell’Agente della Riscossione. In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, le spese devono gravare sull’Agente della Riscossione, la cui condotta ha causato l’accoglimento dell’opposizione. Il testo fornito non precisa il giudice e il grado della decisione, l’esito formale del ricorso, la liquidazione delle spese o eventuali statuizioni ulteriori.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la condanna solidale dell’Agente della Riscossione e dell’Ente creditore al pagamento delle spese processuali dopo l’accoglimento dell’opposizione. L’accoglimento dipendeva esclusivamente dall’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, condotta imputabile all’Agente della Riscossione; la pretesa sostanziale dell’Ente creditore era invece stata avanzata correttamente. Il ricorso contesta quindi che le spese possano gravare anche sull’Ente creditore, estraneo alla causa dell’illegittimità riscontrata.

Norme richiamate

  • Art. 91 c.p.c.

    L'agente della riscossione deve rispondere nei confronti dell'opponente vittorioso delle spese processuali: in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza.

    Le spese processuali vanno poste a carico del soggetto la cui condotta ha reso necessario il giudizio e determinato l’accoglimento dell’opposizione. Se il vizio dipende esclusivamente dall’Agente della Riscossione, è quest’ultimo a dover rispondere delle spese.

  • Art. 140 c.p.c.

    La disposizione è citata tra i riferimenti normativi, in relazione alla notificazione della cartella; il testo fornito non ne riporta né sviluppa uno specifico passaggio interpretativo.

Massime di principio

  • Quando l’opposizione è accolta per un vizio procedurale imputabile esclusivamente all’Agente della Riscossione, le spese del giudizio devono essere poste a carico di quest’ultimo in base ai principi di soccombenza e causalità.
  • L’Ente creditore non va condannato in solido alle spese per un’irregolarità della notificazione imputabile all’Agente della Riscossione, se la pretesa sostanziale dell’Ente era corretta.
  • La ripartizione delle spese va valutata in relazione alla condotta che ha causato l’accoglimento del ricorso, distinguendo la legittimità della pretesa sostanziale dai vizi dell’attività di riscossione.

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