Sentenza del 23/06/2020 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Vizi imputabili all'Agente della riscossione - Accoglimento del ricorso - Condanna alle spese in solido all'Ente creditore - Illegittimità - Sussiste - Ratio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ ritenuta illegittima la condanna in solido dell’Ente creditore e dell’Agente della Riscossione. In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, le spese devono gravare sull’Agente della Riscossione, la cui condotta ha causato l’accoglimento dell’opposizione. Il testo fornito non precisa il giudice e il grado della decisione, l’esito formale del ricorso, la liquidazione delle spese o eventuali statuizioni ulteriori.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la condanna solidale dell’Agente della Riscossione e dell’Ente creditore al pagamento delle spese processuali dopo l’accoglimento dell’opposizione. L’accoglimento dipendeva esclusivamente dall’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, condotta imputabile all’Agente della Riscossione; la pretesa sostanziale dell’Ente creditore era invece stata avanzata correttamente. Il ricorso contesta quindi che le spese possano gravare anche sull’Ente creditore, estraneo alla causa dell’illegittimità riscontrata.
Norme richiamate
L'agente della riscossione deve rispondere nei confronti dell'opponente vittorioso delle spese processuali: in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza.
Le spese processuali vanno poste a carico del soggetto la cui condotta ha reso necessario il giudizio e determinato l’accoglimento dell’opposizione. Se il vizio dipende esclusivamente dall’Agente della Riscossione, è quest’ultimo a dover rispondere delle spese.
La disposizione è citata tra i riferimenti normativi, in relazione alla notificazione della cartella; il testo fornito non ne riporta né sviluppa uno specifico passaggio interpretativo.
Massime di principio
- Quando l’opposizione è accolta per un vizio procedurale imputabile esclusivamente all’Agente della Riscossione, le spese del giudizio devono essere poste a carico di quest’ultimo in base ai principi di soccombenza e causalità.
- L’Ente creditore non va condannato in solido alle spese per un’irregolarità della notificazione imputabile all’Agente della Riscossione, se la pretesa sostanziale dell’Ente era corretta.
- La ripartizione delle spese va valutata in relazione alla condotta che ha causato l’accoglimento del ricorso, distinguendo la legittimità della pretesa sostanziale dai vizi dell’attività di riscossione.
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