Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 3595/2024;

Giustizia amministrativa202500960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del TAR Sicilia n. 3595/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 3595/2024, deducendo la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio, con memoria del 17 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva eseguito il giudicato, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha eseguito il titolo giudiziale durante il giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della necessità che il ricorrente promuovesse il giudizio e della connotazione seriale del contenzioso. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza al giudicato; nel caso concreto, l’esecuzione sopravvenuta del titolo ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.