Cassazione Penale, Sentenza n. 37874/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di un escavatore (valore circa €30.000). Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo (art. 648 c.p.), con criticità per l'uso del silenzio dell'imputato; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e le circostanze personali (art. 131-bis c.p.); 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) estinzione del reato per prescrizione, atteso che il furto, reato presupposto, era stato denunciato il 13/02/2009 e non vi era prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo (prescrizione), che assorbe gli altri. Richiamando il principio del favor rei e la giurisprudenza consolidata, ha stabilito che, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo della ricettazione va individuato in prossimità della commissione del reato presupposto. Poiché il furto fu denunciato il 13/02/2009, il reato di ricettazione è stato dichiarato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte richiama che per la ricettazione, in assenza di prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo va fissato in favore dell'imputato in prossimità della data del reato presupposto, ai fini del calcolo della prescrizione.
Citato dal difensore come possibile fattispecie più lieve in caso di diversa valutazione dei fatti; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire la riqualificazione, avendo dichiarato la prescrizione.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Sollevata dal ricorrente come motivo per non punibilità (assente precedenti, giovane età, tenuità); non valutata nel merito perché il giudice di legittimità ha deciso per la prescrizione, assorbendo i restanti motivi.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Richiamato dal ricorrente per la mancata concessione di attenuanti generiche; anche questo motivo è stato assorbito dalla decisione sulla prescrizione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma processuale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Quando non vi è prova certa della data di acquisizione del bene nella ricettazione, il momento consumativo del reato si fissa in favore dell'imputato in prossimità della data del reato presupposto (principio del favor rei).
- Se il reato presupposto è avvenuto/denunciato molto tempo prima, la ricettazione potrebbe essere estinta per prescrizione se non è dimostrata successiva acquisizione del bene.
- La decisione sulla prescrizione assorbe spesso altri motivi di impugnazione (es. vizio di motivazione, attenuanti, causa di non punibilità), rendendo superfluo il loro esame se la prescrizione è accertata.
- Spetta all’accusa fornire elementi certi sulla data di acquisizione del bene; il solo silenzio dell’imputato non basta di per sé a fondare la condanna senza altri elementi probatori.
- In casi simili è strategico per la difesa contestare tempestivamente il termine di prescrizione e produrre ogni elemento utile a dimostrare una data di acquisizione posteriore al reato presupposto (documenti, testimonianze, tracciabilità).
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