Cassazione Penale, Ordinanza n. 11347/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'impugnazione è stata proposta contro una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione limitato al solo trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha dedotto censure ritenute dal Collegio mere e generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma tali motivi non sono stati considerati ammissibili in sede di legittimità perché estranei al perimetro del giudizio di rinvio limitato alla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con निर्णय de plano, rilevando che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. in sede di rinvio per il solo trattamento sanzionatorio, non sono proponibili in cassazione motivi che si risolvano in doglianze generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiamata è stata pronunciata in sede di rinvio ai sensi di questa norma, con un oggetto limitato al trattamento sanzionatorio dopo un precedente annullamento della Cassazione.
La dedotta mancata applicazione della norma non è stata ritenuta censurabile in cassazione, quando il ricorso si risolve in doglianze generiche avverso una sentenza emessa in rinvio per il solo trattamento sanzionatorio.
È richiamata implicitamente la procedura de plano di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è resa in sede di rinvio e il giudizio è limitato al solo trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione non può ampliare il perimetro della cognizione deducendo questioni estranee a tale oggetto.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si riducano a mere doglianze generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se non accompagnate da specifiche e consentite ragioni di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dei limiti del thema decidendum fissato dal rinvio comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche con decisione de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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