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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41591/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato Carrara responsabile della guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno, lamentando l'erronea applicazione della legge penale per omessa maggiorazione dell'ammenda in relazione all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, del Codice della Strada (d.lgs. 285/92). Tale errore nel calcolo della pena pecuniaria ha riverberato le sue conseguenze sulle successive diminuzioni di pena (per le attenuanti generiche e per il rito abbreviato) e sul computo delle giornate di lavoro di pubblica utilità, producendo una pena finale difettosa per difetto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha constatato che, sebbene il Tribunale avesse riconosciuto la sussistenza dell'aggravante ex art. 186, comma 2-sexies, non è stata applicata l'aumento della pena pecuniaria corrispondente, determinando un errore nel trattamento sanzionatorio che ha anche inciso sul calcolo del lavoro di pubblica utilità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata al Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto delle sanzioni; il resto della decisione rimane confermato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    La circostanza aggravante prevista impone una maggiorazione del trattamento sanzionatorio; il giudice non può riconoscerla senza poi computarne l'effetto sul quantum dell'ammenda. L'omissione di tale maggiorazione configura errore nel calcolo della pena e può influire sulle riduzioni e sulle misure sostitutive.

Massime di principio

  • Quando il giudice riconosce una circostanza aggravante prevista dalla legge (es. art. 186 c.2-sexies c.d.s.), deve esplicitamente calcolarne e applicarne la maggiorazione al trattamento sanzionatorio; il mero riconoscimento formale senza effetto numerico è errore.
  • Gli errori nel calcolo della pena pecuniaria possono riverberarsi su eventuali diminuzioni per attenuanti e sul calcolo delle misure alternative (es. giorni di lavoro di pubblica utilità); perciò il computo della pena va sempre documentato in modo chiaro e completo.
  • Se l'errore riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non la cognizione di responsabilità o gli altri punti decisionali, la Corte può annullare la sentenza limitatamente alla parte sanzionatoria e rinviare al giudice di merito per nuovo esame su quel punto.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per vizio di diritto inerente il calcolo della pena anche quando la colpevolezza è stata accertata; tali censure sono fondate se dimostrano omissioni o irregolarità nel computo delle aggravanti/attenuanti.
  • Per evitare annullamenti e rinvii, il giudice di merito dovrebbe riportare in motivazione il calcolo numerico completo della pena (pena base, maggiorazioni, diminuzioni, effetti sul quantum finale e sulle eventuali misure sostitutive).

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