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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20289/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero solo una richiesta di rivalutazione del merito e che la questione relativa all'art. 131-bis c.p. fosse nuova, perché non proposta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 28 febbraio 2024. Dal testo dell'ordinanza non emerge il fatto-reato contestato nel merito; tuttavia risulta che il ricorso investiva la decisione di merito in punto di responsabilità, con censure ritenute meramente rivalutative. Era inoltre dedotta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma tale doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la richiesta non sarebbe stata formulata in appello, come risultava dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione se la relativa richiesta non risulta proposta in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o della responsabilità accertata nei gradi di merito.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando la questione non sia stata previamente devoluta al giudice di appello.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che non risultino trattate nei precedenti gradi di giudizio, specie quando la sentenza impugnata attesti l'assenza della relativa richiesta nel gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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