Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13727/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva recepito un accordo di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dal testo non emerge la natura del reato contestato, né il contenuto specifico della doglianza oltre al fatto che il ricorso era rivolto contro una sentenza di patteggiamento. La Corte richiama i limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e afferma che, in tale ambito, possono essere dedotti solo vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, il Tribunale aveva già dato atto dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena; la Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di patteggiamento, rilevando che l'impugnazione non superava i limiti legali di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la sentenza impugnata si era conformata ai criteri richiesti, con esclusione di cause di proscioglimento, corretta qualificazione giuridica del fatto e congruità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    la ricorribilità per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è eccezionalmente limitata ai soli motivi tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza, purché siano indicati il fatto, la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice del patteggiamento deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento evidenti dagli atti; nel caso concreto la Corte rileva che il Tribunale aveva escluso cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena deve essere adottata de plano, senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione; sono quindi inammissibili doglianze generiche, aspecifiche o non autosufficienti.
  • Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché dia conto dell'assenza di cause di proscioglimento evidenti, della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena concordata.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento va dichiarata de plano, senza instaurare un contraddittorio formale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.