Cassazione Penale, Sentenza n. 46718/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unicredit impugnava il decreto che aveva respinto la sua opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo relativo ai crediti su beni confiscati a Oscar Blangino. Denunciava violazioni degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011: (i) errata valutazione della "strumentalità" del finanziamento a fini illeciti nonostante il precedente provvedimento avesse escluso il credito per mancata valutazione del "merito creditizio"; (ii) contraddittorietà nell'ammettere alcuni crediti verso società del medesimo gruppo ritenendo la buona fede della banca e nel negarne altri; (iii) affermazioni apodittiche circa la conoscenza da parte della banca della presunta strumentalità, limitandosi a verificare il nesso tra somme concesse e attività di Blangino; (iv) mancato riconoscimento che la banca non aveva obblighi di indagine ulteriori rispetto alla valutazione del merito creditizio; (v) contestazione sulla disponibilità in atti del contratto di accensione del conto corrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione. Il motivo decisivo è che il Tribunale di merito non ha valutato correttamente se la condizione di "pericolosità" di Oscar Blangino fosse effettivamente sussistente e percepibile al momento delle operazioni finanziarie che hanno generato i crediti esclusi: le condanne citate erano tutte remote nel tempo (oltre dieci anni rispetto all'operazione) e tale distanza temporale, di per sé, non giustifica la presunzione di strumentalità. La Cassazione richiama il principio secondo cui il giudice deve esaminare lo scarto temporale fra erogazione del credito e emersione della pericolosità e può fondarsi su una presunzione semplice di finalizzazione solo se la pericolosità era manifesta e percepibile al momento dell'erogazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e ss.
La disposizione disciplina l'ammissione dei crediti allo stato passivo nelle misure di prevenzione patrimoniali; richiede la verifica dell'assenza di vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita e impone di valutare la buona fede del creditore. La Corte sottolinea l'obbligo di considerare lo scarto temporale tra erogazione del credito e riconoscimento della pericolosità del soggetto.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020 (Island Refinancing s.r.l.)
Principio richiamato secondo cui il giudice può utilizzare una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse illecite solo se il credito è stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità; se la pericolosità era assente od "occulta" al momento dell'erogazione, l'apparente liceità della destinazione delle risorse non consente di ritenere automaticamente la strumentalità.
Massime di principio
- Per l'ammissione o esclusione di un credito nello stato passivo nelle misure di prevenzione, è centrale la verifica temporale: bisogna valutare se la pericolosità del destinatario fosse manifesta e percepibile al momento dell'erogazione del credito.
- La strumentalità del credito a fini illeciti può essere presunta solo se, quando il credito è stato concesso, esisteva una condizione di pericolosità chiara e notoria; condanne remote nel tempo non sono di per sé sufficienti a fondare tale presunzione.
- La buona fede del creditore (es. banca) va valutata rispetto alla conoscibilità della pericolosità al tempo dell'operazione e alla normale verifica del "merito creditizio": non sempre è richiesto che il creditore svolga indagini investigative straordinarie.
- L'ammissione di alcuni crediti nei confronti di società afferenti allo stesso gruppo non implica automaticamente che altri crediti verso le stesse società debbano essere ammessi o esclusi senza specifica motivazione; ogni credito richiede valutazione autonoma e motivata.
- In sede di impugnazione è efficace sollevare questioni preliminari che attengono alla correttezza logica e temporale delle valutazioni di pericolosità, perché possono essere determinanti e portare all'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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