Cassazione Penale, Sentenza n. 35226/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione per presunta errata applicazione dell'art. 340 c.p., sostenendo l'assenza del dolo: avrebbe avuto l'unica volontà di darsi alla fuga e non di interrompere il servizio di trasporto, il quale si sarebbe prolungato solo a causa dei controlli degli operatori intervenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza di merito, integrata con la motivazione del Tribunale (rito abbreviato), ha ricostruito compiutamente i fatti: l'imputato, in stato di ebbrezza, ha ingiuriato, sputato e minacciato i passeggeri con il martelletto rompivetro, inducendo l'autista a fermare il mezzo per circa 30 minuti e a chiamare la polizia municipale; la successiva resistenza ai pubblici ufficiali ha ulteriormente prolungato l'interruzione del servizio. La Corte ha ritenuto che per la configurabilità del delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) sia sufficiente il dolo eventuale (consapevolezza e accettazione del rischio che il proprio comportamento possa interrompere o turbare il servizio). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'elemento psicologico richiesto dall'art. 340 c.p. nel senso che non è necessario un dolo diretto finalizzato all'interruzione del servizio: è sufficiente il dolo eventuale, cioè la consapevolezza e l'accettazione del rischio che il comportamento possa causare l'interruzione del servizio pubblico.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla l. n. 176 del 2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione con trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte specifica che il processo si è svolto con tale procedura.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013 (Trippitelli, Rv. 257081)
Precedente richiamato per ribadire che, nella corretta esegesi dell'elemento psicologico del delitto di interruzione di pubblico servizio, il rapporto tra dolo generico e dolo eventuale ammette la configurabilità del reato anche quando l'agente abbia accettato il rischio che la propria condotta determini l'interruzione del servizio.
Massime di principio
- Per il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) non è necessario che l'agente abbia l'intento diretto di interrompere il servizio: è sufficiente il dolo eventuale (consapevolezza e accettazione del rischio).
- Condotte aggressive rivolte a terzi che costringono l'autista o l'operatore a fermare un mezzo o sospendere il servizio possono integrare l'interruzione del servizio anche se l'agente sostiene di volersi solo allontanare.
- La successiva resistenza a pubblici ufficiali che prolunga l'interruzione del servizio rafforza la sussumibilità della condotta nella fattispecie di interruzione di pubblico servizio.
- Lo stato di ebbrezza dell'autore non esclude automaticamente il dolo eventuale: la consapevolezza del rischio può essere ritenuta comunque esistente rispetto all'effetto dannoso.
- In sede di impugnazione, la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale compiute dai giudici di merito hanno ampia discrezionalità e sono sindacabili dalla Cassazione solo per vizi motivazionali e di diritto evidenti.
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