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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30600/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno che, in seguito alla richiesta di decreto penale di condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute (periodo gennaio-luglio 2018), aveva dichiarato la non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il Procuratore deduce errore nella determinazione del momento consumativo: il G.i.p. avrebbe collocato la consumazione a luglio 2018, mentre il ricorrente ritiene che il dies a quo debba essere calcolato tenendo conto del termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento (notifica avvenuta il 12/12/2020), individuando quindi il momento consumativo nel 12/03/2021 e conseguente prescrizione nel 12/03/2027.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato l'impugnazione del Procuratore. Nel percorso motivazionale la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il delitto di omesso versamento delle ritenute è configurabile come reato unitario a consumazione protratta: la consumazione definitiva coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità (riassunta nella data del 16 gennaio dell'anno successivo). Ha inoltre precisato che il periodo di tre mesi concesso per il pagamento da contestazione o notifica opera come causa di sospensione della prescrizione (ai sensi del comma 1-quater) e non come dies a quo. Applicando questi principi, la Corte ha individuato la consumazione nel 16/01/2019; da tale data decorre il termine di prescrizione di sei anni, al quale vanno aggiunti i tre mesi di sospensione decorrenti dalla notifica della contestazione (12/12/2020), con conseguente scadenza del termine prescrizionale il 17/04/2025. Sulla base delle considerazioni svolte la Corte ha quindi rigettato il ricorso del Procuratore.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483 (conv. con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638)

    «il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ... la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo»

    Il reato è una consumazione prolungata/unica fattispecie per l'anno considerato: le omissioni successive nel medesimo anno sono momenti esecutivi di un reato unitario e la consumazione definitiva si identifica con la scadenza per versare l'ultima mensilità (16 gennaio dell'anno successivo).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla sentenza emessa dal G.i.p. a seguito della richiesta di decreto penale di condanna; disciplina la forma di decisione in tale contesto.

  • art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463 del 1983

    Il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro dalla contestazione o notifica dell'accertamento per provvedere al versamento rileva come causa di sospensione della prescrizione (non come punto iniziale del decorso della prescrizione).

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (modifica della soglia di punibilità)

    Ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui rilevante per la fattispecie; citata per completezza nel quadro normativo della fattispecie.

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento delle ritenute è da considerare come reato a consumazione prolungata: la consumazione si conclude con la scadenza per il versamento dell'ultima mensilità (principio operativo: 16 gennaio dell'anno successivo per omissioni relative a mensilità dell'anno precedente).
  • Il termine di tre mesi concesso dalla contestazione o notifica per il versamento non determina il dies a quo della prescrizione, ma costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 2.
  • Per il calcolo della prescrizione si deve partire dalla data di consumazione effettiva così interpretata (data finale del reato unitario) e poi sommare eventuali periodi di sospensione; non è corretto far decorrere la prescrizione dalla singola omissione mensile quando la fattispecie è riconosciuta come reato unitario prolungato.
  • In contestazioni analoghe è necessario verificare attentamente se le omissioni integrate rientrano nella soglia annua di punibilità e applicare la disciplina della consumazione prolungata prima di determinare l'eventuale estinzione per prescrizione.
  • La notifica della contestazione e i termini correlati possono incidere sul computo prescrizionale in termini di sospensione: ogni calcolo deve tenere conto sia della decorrenza ordinaria sia delle sospensioni e degli eventuali atti interruttivi.

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