Cassazione Civile, Ordinanza n. 21986/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano introdotto davanti al Tribunale una domanda ex art. 414 c.p.c. chiedendo, previa qualificazione della loro attività come servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della giustizia in termini di lavoro subordinato, l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto. Sulla base di tale accertamento domandavano la rideterminazione del trattamento economico dalla data di assunzione, nonché il riconoscimento della tutela previdenziale e assicurativa e la condanna dell'amministrazione alla regolarizzazione contributiva. Il Ministero aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, oltre all'incompetenza territoriale e al merito. I ricorrenti proponevano poi regolamento di giurisdizione per ottenere la decisione sulla giurisdizione competente. La Corte rilevava tuttavia che il ricorso per regolamento non era stato depositato nel termine dell'art. 369 c.p.c.; nonostante ciò esaminava la questione di giurisdizione perché il Ministero, nel controricorso, aveva chiesto espressamente la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito della giurisdizione, la Corte riteneva applicabili i principi già affermati in tema di rapporti dei magistrati onorari assimilati ai magistrati togati, affermando la giurisdizione amministrativa per una controversia che, per petitum sostanziale, mirava all'accertamento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e alle conseguenti pretese retributive e previdenziali.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha altresì osservato che il ricorso per regolamento di giurisdizione non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., quindi era improcedibile; tuttavia, la questione di giurisdizione è stata comunque decisa perché il Ministero, nel controricorso, aveva preso posizione sulla stessa chiedendo espressamente la giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice dinanzi al quale la causa proseguirà.
Norme richiamate
indicato come base processuale del ricorso introduttivo davanti al tribunale in funzione di rito del lavoro.
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine prescritto comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio.
il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di termini perentori, ma riguarda solo le forme in senso stretto.
Massime di principio
- L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, e tale vizio non è sanato dalla costituzione della controparte.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. opera per le nullità formali in senso stretto, ma non consente di superare l'inosservanza di termini perentori espressamente previsti dalla legge.
- Nel regolamento di giurisdizione, la Corte può comunque pronunciarsi sulla giurisdizione se la parte resistente, pur non limitandosi a eccepire l'inammissibilità o improcedibilità dell'istanza, prende posizione sul merito della questione e sollecita una decisione in proposito.
- Le controversie che, per petitum sostanziale, mirano all'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con la pubblica amministrazione e alle conseguenti pretese economiche e previdenziali, quando riferite a funzioni giurisdizionali assimilate a quelle dei magistrati togati, appartengono alla giurisdizione amministrativa.
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