Cassazione Civile, Ordinanza n. 20362/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
L'ente previdenziale impugnava la decisione con cui la corte d'appello aveva confermato l'annullamento di una cartella esattoriale di importo pari a euro 357.356, emessa per il pagamento della tassa di ingresso mobilità prevista dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991 e delle somme aggiuntive. Nei gradi di merito il credito era stato ritenuto prescritto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente deduceva violazione degli artt. 5, comma 4, l. n. 223 del 1991 e 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, sostenendo che le somme pretese non fossero assimilabili a contributi previdenziali e che, quindi, non potesse applicarsi la prescrizione quinquennale, ma solo quella ordinaria decennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati come 'contributi' dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti anche in base al principio di automaticità delle prestazioni pure quando il datore di lavoro non versi le somme a proprio carico, hanno natura contributiva. Da tale qualificazione discende l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, e ha disposto nulla sulle spese, poiché le parti vittoriose erano rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, l. n. 223 del 1991
gli oneri previsti per l'indennità di mobilità sono qualificati come contributi e, per la natura contributiva, seguono il relativo regime prescrizionale
art. 3, comma 3, l. n. 223 del 1991
qualifica espressamente gli oneri in questione come 'contributi'
art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995
si applica il termine di prescrizione quinquennale ai crediti aventi natura contributiva
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua la base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Gli oneri posti dalla legge a carico del datore di lavoro in relazione all'indennità di mobilità, quando siano qualificati come contributi dal legislatore, conservano natura contributiva anche se non materialmente versati dal datore di lavoro.
- Per i crediti aventi natura contributiva trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dalla disciplina speciale, e non il termine ordinario decennale.
- L'eventuale inadempimento del datore di lavoro non esclude, per effetto del principio di automaticità delle prestazioni, la debenza del contributo e la sua soggezione al relativo regime di prescrizione.
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