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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18720/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione di finanziamento immobiliare: due società avevano ottenuto da un istituto di credito mutui ipotecari e successivi mutui chirografari "ponte"; il fideiussore delle società sosteneva che, in occasione del rilascio delle garanzie, il dirigente della filiale bancaria avesse accettato un accordo verbale secondo cui le somme che sarebbero affluite sui conti correnti delle società dovevano essere imputate prima di tutto all'estinzione dei mutui chirografari, così da tutelare il garante. Secondo il ricorrente, la banca non aveva rispettato tale accordo, avendo poi richiesto il pagamento del debito garantito, e ciò rendeva inesigibile la pretesa ex art. 1955 c.c.; inoltre egli chiedeva il risarcimento dei danni nei confronti del dirigente bancario. In primo grado il tribunale aveva negato le prove richieste, respinto le domande del garante e accolto la riconvenzionale della banca; in appello il garante aveva lamentato, tra l'altro, l'erroneo diniego del giuramento decisorio e della prova testimoniale, nonché l'omessa considerazione degli obblighi informativi della banca. Nel ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 2739 c.c., delle preleggi e delle norme del testo unico bancario, sostenendo che il presunto accordo non fosse soggetto a forma scritta ad substantiam e quindi potesse essere provato con giuramento decisorio; 2) nullità della motivazione, per mancata spiegazione del preteso collegamento negoziale tra il mandato e i mutui/fideiussioni; 3) violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c., per il diniego della prova testimoniale. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto che l'accordo dedotto avesse natura di vero e proprio mandato accessorio ai mutui chirografari e, in quanto negozio soggetto alla forma scritta richiesta per i contratti bancari, non potesse essere provato con giuramento decisorio; ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, reputando chiaro il ragionamento della Corte d'appello; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prova testimoniale perché non si confrontava con la ratio decidendi e si fondava su un diverso, non accertato, collegamento negoziale. La decisione si è conclusa con il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese in favore di tutti i controricorrenti e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato integralmente la sentenza d'appello: ha escluso che l'accordo verbale invocato dal fideiussore potesse essere provato con giuramento decisorio, perché, qualificato come mandato accessorio a un'operazione bancaria soggetta a forma scritta ad substantiam, ricadeva nel divieto di prova orale; ha ritenuto corretta e non apparente la motivazione della Corte territoriale sul collegamento negoziale; ha infine ritenuto inammissibile la censura relativa alla prova testimoniale, poiché non si confrontava con la decisione impugnata e presupponeva un fatto (il collegamento con i conti correnti anziché con i mutui e le fideiussioni) non accertato nei gradi di merito. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2739 c.c.

    Il giuramento decisorio è precluso quando verte su un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam.

  • art. 12 preleggi

    La norma va applicata in chiave sistematica, coordinando le disposizioni del testo unico bancario richiamate dalla parte ricorrente.

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    I contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità; la forma scritta è quindi requisito di validità del negozio.

  • art. 127 d.lgs. 385/1993

    La nullità prevista dal titolo è di protezione, operante a vantaggio del cliente; la sua natura non esclude la rilevabilità officiosa della nullità.

  • art. 3 l. n. 154/1992

    È richiamata dalla sentenza d'appello e dal ricorrente, ma la Corte di cassazione osserva che non era comunque la base decisiva della soluzione, essendo già sufficiente l'art. 117 TUB.

  • art. 2721 c.c.

    Il limite alla prova testimoniale non è superabile quando la fideiussione si sia perfezionata mediante contratto e non ricorrano le condizioni per l'eccezione prevista dal comma 2.

  • art. 2722 c.c.

    È preclusa la prova per testi di patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto scritto, quando il negozio dedotto integri un patto accessorio al contratto principale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere intellegibile; nel caso concreto la Corte ritiene che la motivazione d'appello fosse chiara e non apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri invocati per le censure di violazione di legge e nullità della motivazione.

  • art. 1955 c.c.

    La censura del ricorrente era fondata sull'asserita inesigibilità della pretesa della banca per effetto dell'accordo sull'imputazione delle rimesse.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il divieto di giuramento decisorio opera anche quando il negozio dedotto sia accessorio o collegato a un contratto bancario che richiede la forma scritta ad substantiam: se l'accordo incide sul contenuto dell'assetto negoziale, esso deve rispettare la stessa forma richiesta per il rapporto principale.
  • La nullità derivante dalla mancanza della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di protezione, ma ciò non ne esclude la rilevabilità officiosa nei giudizi di impugnativa negoziale, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
  • La qualificazione del contenuto e del collegamento tra negozi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente intelligibile.
  • La prova testimoniale non può essere ammessa per superare i limiti posti agli artt. 2721 e 2722 c.c. se la parte non si confronta con la ratio decidendi e fonda la censura su una diversa ricostruzione fattuale non accertata.
  • Per censurare utilmente il diniego di prova orale o il rigetto di un motivo di appello, il ricorrente deve misurarsi con l'argomentazione effettivamente posta a base della decisione impugnata, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImmaginazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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