Cassazione Civile, Ordinanza n. 17456/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commissario giudiziale)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante alla commissaria giudiziale nominata in una procedura di concordato preventivo promossa dalla debitrice. Il tribunale, preso atto che la procedura si era arrestata prima del suo completamento e prima dell'apertura ex art. 163 l.f., ha liquidato un compenso professionale sulla base dell'opera ritenuta concretamente prestata. La debitrice ha impugnato il decreto con cinque motivi: ha dedotto, in primo luogo, la violazione del contraddittorio per mancata previa comunicazione dell'istanza e per assenza della relazione del giudice delegato; in secondo luogo, ha lamentato motivazione insufficiente o apparente sul criterio di liquidazione; in terzo luogo e in quarto luogo ha contestato che il tribunale avesse considerato, ai fini del compenso, attività asseritamente mai svolte o non allegate, in particolare la redazione della relazione ex art. 172 l.f.; infine ha sostenuto l'erronea applicazione del d.m. 30/2012, assumendo che non fosse stata raggiunta la soglia minima di attività prevista per fare applicazione dei parametri rapportati all'attivo e al passivo e prospettando una possibile disapplicazione del regolamento per contrasto con l'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, preliminarmente, la litispendenza tra revocazione e ricorso per cassazione, affermando che i due rimedi restano autonomi se non vi è stata sospensione del procedimento di cassazione. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi relativi al contraddittorio e alla motivazione, chiarendo che il decreto di liquidazione non richiede, di regola, contraddittorio preventivo con il debitore e che la motivazione può essere desunta anche dall'istanza e dagli allegati, purché emerga il criterio applicato. Ha dichiarato inammissibili i motivi con cui si censurava il riferimento alla relazione ex art. 172 l.f., poiché tale passaggio era stato rimosso da un successivo decreto di correzione dell'errore materiale, con conseguente difetto di interesse attuale. Ha inoltre respinto la doglianza sulla norma regolamentare, affermando che il compenso del commissario giudiziale va determinato secondo il d.m. 30/2012 richiamato dall'art. 39 l.f. e che, anche quando la procedura si arresti prima dell'inventario o dell'apertura, il giudice può ricorrere a dati analoghi presenti nel materiale della procedura e ridurre il compenso in base alla proporzionalità dell'opera prestata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La proposizione della revocazione non sospende il termine per il ricorso per cassazione né il relativo procedimento, salvo diversa sospensione disposta dal giudice; i due rimedi possono procedere parallelamente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; la Corte esclude la sua violazione nel caso del decreto di liquidazione.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio nei procedimenti camerali; la Corte nega che, nel caso di specie, ciò imponesse la previa instaurazione del contraddittorio.
Richiamato dalla ricorrente; non ritenuto ostativo alla liquidazione del compenso con decreto senza contraddittorio preventivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa lesione del diritto di difesa nel procedimento di liquidazione.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio e motivazione; la Corte ritiene il decreto conforme ai requisiti richiesti.
È la norma di riferimento per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, richiamata dall'art. 165, comma 2, l.f., e consente di applicare i criteri del decreto ministeriale e la riduzione proporzionale in base all'opera prestata.
Rinvia all'art. 39 l.f. per la disciplina del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito di motivazione del decreto; la Corte ritiene che la motivazione possa essere anche implicita se emergono i criteri applicati.
Evocato nel contesto del decreto di apertura del concordato preventivo; il caso riguarda una procedura arrestatasi prima di tale apertura.
La ricorrente contestava che fosse stata considerata la relazione prevista da tale norma, mai redatta nel caso concreto; la censura è divenuta inammissibile perché il riferimento era stato eliminato con correzione di errore materiale.
Richiamato per lamentare extrapetizione o utilizzo di attività non allegata; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di interesse attuale.
È il regolamento applicabile alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale; il suo art. 5, comma 5, consente la liquidazione anche se l'incarico cessa prima della chiusura delle operazioni, applicando i parametri con criterio di proporzionalità.
"qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato..."
Consente la liquidazione del compenso anche in caso di cessazione anticipata delle funzioni, mediante parametri regolamentari e con applicazione del criterio di cui all'art. 2, comma 1.
Impone di tenere conto dell'opera prestata e di applicare i criteri richiamati dall'art. 39 l.f., introducendo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto a natura e quantità dell'attività svolta.
La Corte lo interpreta nel senso che i parametri ivi previsti si applicano anche nei casi di procedura non completata, modulandoli proporzionalmente in base all'attività effettiva.
Il compenso minimo fisso di sussistenza è espressamente salvo il caso di cui all'art. 2, comma 1, quindi può essere superato in riduzione sulla base della proporzionalità dell'opera prestata.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente per contestare la disciplina regolamentare; la Corte non accoglie la prospettazione di contrasto costituzionale e non disapplica la norma secondaria.
art. 12, comma 2, preleggi
Usato come criterio ermeneutico per colmare la lacuna del regolamento rispetto al concordato con riserva e alle ipotesi di arresto anticipato della procedura.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo non è necessario, in assenza di una previsione espressa, un contraddittorio preventivo con il debitore; il decreto assolve a una funzione interna al procedimento e può essere adottato sulla base del resoconto del giudice delegato.
- Il decreto di liquidazione del compenso deve essere motivato in modo da rendere comprensibili i criteri concretamente adottati, ma la motivazione può essere anche implicita se ricavabile dall'istanza e dagli allegati, purché risultino i parametri applicati e la ragione della quantificazione.
- Se il procedimento concorsuale si arresta prima del suo completamento, il compenso del commissario giudiziale va comunque liquidato secondo il d.m. 30/2012, con adattamento proporzionale all'opera effettivamente prestata; il compenso non è dovuto come se l'incarico fosse stato integralmente espletato.
- In mancanza dell'inventario previsto dal regolamento, il giudice può utilizzare documentazione omogenea già presente nel fascicolo della procedura, come l'elenco dei creditori, il bilancio, le dichiarazioni fiscali o il piano depositato, per determinare i valori di attivo e passivo rilevanti ai fini della liquidazione.
- La riduzione del compenso del commissario giudiziale può spingersi anche al di sotto delle percentuali minime e del compenso fisso previsto dal regolamento, quando l'opera concretamente svolta sia modesta e sia applicabile il criterio di proporzionalità richiamato dall'art. 2, comma 1, d.m. 30/2012.
- La contestazione su una parte della motivazione che sia stata eliminata da un successivo decreto di correzione dell'errore materiale è inammissibile per difetto di interesse attuale.
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