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Sentenza

Sentenza n. 676/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 924/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 3799/2023, pubblicata in data 20 giugno 2024, notificata il 4 ottobre 2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di euro 2.500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 924/2024 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 4 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la somma di euro 2.500,00 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la totale inerzia dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero il 4 ottobre 2024 e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso prima della proposizione del ricorso, notificato il 10 marzo 2026. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente nella misura stabilita dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per ottenere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di insufficienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, prevedeva sulle somme dovute la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, applicata nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza esecutiva passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di una somma non viene eseguita, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo consente al creditore di proporre giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
  • L'eventuale insufficienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione dell'obbligo pecuniario, potendo il commissario ad acta ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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