Cassazione Penale, Sentenza n. 13633/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 45 c.p.p., fondata sulla presunta esistenza di un pericolo concreto di mancanza di imparzialità. Il ricorrente, ex maresciallo dei Carabinieri e fondatore di un sindacato, sostiene che il processo (per una presunta diffamazione via Facebook nei confronti di un colonnello) non possa svolgersi davanti al dott. Marrone perché: a) in passato il dott. Marrone si sarebbe occupato di altri procedimenti a suo carico; b) sarebbe indagato in procedimenti in cui il ricorrente è persona offesa; c) contro il dott. Marrone sono state presentate segnalazioni al CSM; d) sarebbe amico intimo del procuratore Rossi; e) avrebbe omesso di trasmettere atti alla procura competente. Inoltre il ricorrente contesta specifiche condotte processuali del giudice (divieto di dichiarazioni spontanee, impedimenti all'escussione di testi, smentita di ordinanze istruttorie, favore al pubblico ministero). Quanto al dott. Rossi, il ricorrente lo ritiene incompatibile e parziale per essere parte offesa in altri procedimenti, per aver chiesto misure poi annullate e ritenute illegittime, per indagini a suo carico e per comportamenti di presunta ritorsione e stalking giudiziario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'istituto della rimessione abbia carattere eccezionale e richieda l'esistenza di una "grave situazione locale" che investa l'intero ufficio giudiziario; le ragioni addotte dal ricorrente riguardano invece vicende procedimentali o comportamenti di singoli magistrati (Marrone e Rossi) e non l'ufficio nel suo complesso. Le critiche alle decisioni e alle ordinanze del giudice rientrano nella dialettica processuale e devono essere esperite nei modi e nei termini previsti dal codice (ricusazione/astensione o rimedi processuali). Per questi motivi la rimessione non è stata accolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario; interpretata come istituto eccezionale che richiede una situazione di "grave situazione locale" e non può essere utilizzata per fatti concernenti singoli magistrati o vizi meramente procedimentali
art. 25 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giudice naturale precostituito per legge; la rimessione costituisce deroga a tale principio e pertanto va interpretata restrittivamente
art. 6 CEDU
Richiamato in riferimento al diritto a un processo equo e all'imparzialità del giudice; la deroga (rimessione) richiede concrete ragioni tali da pregiudicare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci)
Sottolinea la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che consentono la translatio iudicii, confermando il carattere eccezionale della rimessione
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci)
Conferma il principio che la rimessione richiede condizioni straordinarie e non si applica per conflitti che investono singoli magistrati
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla)
Precisa che la "grave situazione locale" deve riguardare l'ambiente territoriale e l'ufficio giudiziario, non fatti limitati alla dialettica processuale
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso)
Ribadisce la distinzione tra vizi procedimentali o comportamenti di singoli magistrati e la necessità di una situazione abnorme dell'intero ufficio per giustificare la rimessione
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare)
Affermato che i motivi di legittimo sospetto idonei a giustificare la rimessione devono investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso; questioni relative a singoli magistrati sono rimediabili con astensione o ricusazione
Massime di principio
- La rimessione del processo ad altro ufficio è un rimedio eccezionale: deve sussistere una "grave situazione locale" che investa l'intero ufficio giudiziario, non semplici conflitti con singoli magistrati
- Critiche alle decisioni processuali o presunte condotte imparziali di un giudice vanno trattate con gli strumenti ordinari (ricusazione, astensione, impugnazioni) e non giustificano di per sé la rimessione
- Denunce, segnalazioni o indagini riguardanti singoli magistrati non sono automaticamente idonee a configurare il pericolo concreto di parzialità dell'intero ufficio
- Per ottenere la rimessione occorre documentare un contesto territoriale o istituzionale di abnormità tale da influire sulla libertà di determinazione delle parti o sull'imparzialità del collegio/ufficio
- Chi propone istanza infondata di rimessione può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende)
- In situazioni analoghe è preferibile valutare e proporre prima gli strumenti specifici contro singoli magistrati (ricusazione/astensione) e conservare la rimessione per fatti che evidenzino un disordine istituzionale diffuso
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