Cassazione Penale, Sentenza n. 43366/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in udienza predibattimentale e inaudita altera parte, aveva dichiarato che non si doveva procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione. Il ricorso sostiene che la decisione sarebbe stata adottata senza contraddittorio e in violazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, che ha riguardato l'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. in relazione all'ammissibilità del ricorso dell'imputato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la pronuncia impugnata, resa ex art. 568 comma 4 c.p.p. in forma predibattimentale e inaudita altera parte, è comunque legittima e che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, soltanto l'imputato può avere un interesse processuale a proporre ricorso per cassazione avverso una simile pronuncia. Il Procuratore generale non ha invece dimostrato un interesse proprio né ha indicato quale specifica violazione di legge sarebbe stata commessa, rendendo pertanto il ricorso inammissibile
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La norma consente al giudice di appello, in sede predibattimentale e inaudita altera parte, di dichiarare che non si deve procedere per prescrizione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia resta legittima, pur alla luce delle osservazioni della Corte Costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale n.111/2022
"la soppressione di un grado di giudizio...limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito"
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4 c.p.p. nella parte in cui era interpretato come rendente inammissibile il ricorso dell'imputato; la Corte ha riconosciuto che solo l'imputato ha interesse a impugnare una pronuncia predibattimentale resa inaudita altera parte
Massime di principio
- Una pronuncia predibattimentale inaudita altera parte che dichiari il non doversi procedere per prescrizione resta, di regola, procedimentalmente legittima ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p.
- Dopo la sentenza n.111/2022 della Corte Costituzionale, l'imputato conserva un interesse processuale a proporre ricorso per cassazione contro una pronuncia predibattimentale assunta inaudita altera parte; il Procuratore della Repubblica, in assenza di una specifica pretesa lesione di un suo interesse o della dimostrazione di una violazione di legge concreta, non è titolare dell'interesse processuale necessario per rendere ammissibile un suo ricorso
- Per rendere ammissibile un ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro una pronuncia predibattimentale, è necessario indicare e dimostrare una violazione concreta di norme processuali o sostanziali che configuri un proprio interesse all'impugnazione; mere obiezioni generiche relative al mancato contraddittorio non sono sufficienti
- Nei casi in cui si contesti la legittimità di decisioni assunte inaudita altera parte, la parte interessata (soprattutto l'imputato) dovrebbe valorizzare tempestivamente il proprio diritto alla difesa e, se del caso, proporre ricorso indicando i profili di illegittimità recuperabili in sede di legittimità
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