Cassazione Penale, Ordinanza n. 04958/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Dal testo emerge che la difesa ha sostenuto, con un primo motivo, la diversa qualificazione giuridica del fatto, prospettando che la condotta dovesse essere ricondotta al tentato furto anziché alla fattispecie ritenuta in sentenza. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della diminuente per la lieve entità del fatto, contestando la valutazione di disvalore espressa dalla corte territoriale. È stata inoltre depositata una memoria con richiesta di assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria e una istanza dell'imputata per essere autorizzata ad allontanarsi dal domicilio cautelare per ragioni di salute della figlia, ma tali profili non hanno inciso sull'esito del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il motivo sulla diversa qualificazione del fatto inammissibile perché basato su censure di fatto non proponibili in sede di legittimità. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo al diniego della diminuente della lieve entità, osservando che la corte territoriale aveva motivato con elementi di disvalore riferiti alle modalità del fatto, al movente e all'intensità del dolo, logicamente ostativi alla riduzione di pena. Ha inoltre rilevato l'irrilevanza dell'istanza di assegnazione alla sezione ordinaria e ha escluso la competenza della Corte di legittimità sull'istanza di allontanamento dal domicilio cautelare, spettando tale decisione al giudice di merito ai sensi dell'art. 91 disp. att. c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio cautelare per ragioni di salute della figlia non rientra nella competenza della Corte di cassazione, ma spetta al giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, mirino in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti o a una diversa qualificazione fondata su valutazioni di merito.
- Il diniego della diminuente per la lieve entità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi di disvalore relativi alle modalità della condotta, al movente e all'intensità del dolo, e tali elementi risultino logicamente incompatibili con una riduzione di pena.
- La Corte di cassazione non è competente a provvedere su istanze incidentali che attengono alla gestione del domicilio cautelare quando la competenza è attribuita al giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato.
- La tardiva memoria difensiva non è idonea a incidere sull'esito del ricorso quando non introduce elementi decisivi e comunque non rispetta i termini di deposito previsti.
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