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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07984/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per lesioni personali aggravate. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la ricostruzione della propria responsabilità penale e l'attendibilità del racconto della persona offesa, costituita parte civile. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa. La difesa ha depositato anche una memoria, ritenuta però non decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero scrutinabili in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa dei fatti, estranee al giudizio di cassazione. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo non consentito perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 582 c.p.

    Indica il reato base oggetto di conferma della condanna, ossia le lesioni personali.

  • art. 585 c.p.

    È richiamato come aggravante del reato di lesioni contestato e confermato in appello.

  • art. 52 c.p.

    Richiamato quale causa di giustificazione invocata dalla difesa; la Corte rileva che la censura sul suo mancato riconoscimento era già stata adeguatamente disattesa dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova.
  • La deduzione del travisamento probatorio non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito quando le doglianze attengono solo al giudizio di attendibilità delle prove e alla ricostruzione dei fatti.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento di una causa di giustificazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La memoria difensiva non può superare l'inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti nuovi e decisivi idonei a scalfire le ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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