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Sentenza

Sentenza n. 1555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00041/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l’avviso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico-agronomo, nella parte in cui richiedeva titoli di studio idonei all’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali e la relativa abilitazione professionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Collegi hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, con i primi tre motivi, che la clausola dell’avviso limitativa dell’accesso ai soggetti in possesso dell’abilitazione da agronomo o forestale fosse irragionevole, discriminatoria e lesiva dei principi di imparzialità, parità di trattamento, libera concorrenza e massima partecipazione. Secondo gli appellanti, il TAR avrebbe confuso l’accesso a un concorso pubblico con l’esercizio della libera professione, attribuendo rilievo decisivo alla sola abilitazione professionale; inoltre, molte classi di laurea consentirebbero l’accesso sia all’albo degli agronomi sia a quello degli agrotecnici laureati, sicché le competenze sarebbero sostanzialmente sovrapponibili. È stata dedotta anche la violazione dell’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 97 Cost., dell’art. 11 l. n. 251/1986, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento. Con il quarto motivo è stata denunciata l’omessa pronuncia sulla prospettata violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 1 del Protocollo n. 12 e dei principi eurounitari di non discriminazione, proporzionalità e libera concorrenza, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto che l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nel determinare i requisiti di partecipazione ai concorsi, in relazione alla specifica figura professionale e alle esigenze organizzative, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o affetta da travisamento, difetto di istruttoria o di motivazione. Nel caso concreto, la richiesta del titolo di studio idoneo all’accesso all’albo dei dottori agronomi e forestali e della relativa abilitazione è stata ritenuta coerente con le funzioni del posto e con le materie concorsuali, riguardanti ambiti forestali, ambientali e agro-silvo-pastorali ad alto contenuto specialistico. La parziale coincidenza delle classi di laurea non imponeva l’ammissione di soggetti abilitati a un diverso albo, poiché il titolo accademico non esaurisce il profilo delle competenze professionali, diversamente tipizzate dal legislatore. La limitazione è stata considerata fondata su un criterio oggettivo e non discriminatorio, coerente con le mansioni da svolgere; il principio di massima partecipazione non impone l’ammissione indiscriminata di tutti i candidati con titoli affini. È stata inoltre respinta la censura di omessa pronuncia sulle questioni europee, poiché tali doglianze non erano state proposte in primo grado e costituivano motivi nuovi, non esaminabili in appello. Per la stessa ragione è stata ritenuta irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’appellante è stato condannato a rifondere all’Agenzia Forestas le spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; nulla spese nei confronti della Regione non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è invocata dagli appellanti a sostegno dei principi che devono governare l’accesso al pubblico impiego; il giudice non ravvisa, nel requisito professionale contestato, una violazione di tali principi.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità e il principio di massima partecipazione non impongono l’ammissione indiscriminata di tutti i soggetti titolari di lauree affini, quando il requisito professionale sia oggettivamente coerente con le funzioni del posto.

  • art. 11 l. n. 251/1986

    La norma è richiamata dagli appellanti in relazione alle competenze professionali degli agrotecnici; il giudice ritiene comunque normativamente delineata la differenza tra le competenze degli agronomi e quelle degli agrotecnici.

  • art. 1-nis, comma 16, l. n. 116/2014

    Gli appellanti l’hanno invocata sostenendo l’estensione agli agrotecnici di competenze in materia di progettazione e direzione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario, anche forestale; il giudice non ritiene tale richiamo idoneo a dimostrare l’illegittimità della clausola.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è ritenuta irrilevante perché le questioni eurounitarie, non dedotte in primo grado, costituiscono motivi nuovi non esaminabili in appello.

  • artt. 8 e 14 CEDU

    Le disposizioni sono state invocate per la prima volta in appello come parametri di non discriminazione; il giudice non esamina nel merito la censura per la sua novità.

  • art. 1 Protocollo n. 12 CEDU

    La disposizione è stata invocata per la prima volta in appello; la relativa censura non è esaminabile.

Massime di principio

  • L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, in funzione della specifica figura professionale da reclutare e delle esigenze organizzative, ma tale discrezionalità è sindacabile quando la scelta sia manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria, sproporzionata, viziata da travisamento, difetto di istruttoria o difetto di motivazione.
  • La richiesta, per l’accesso a un concorso pubblico, di una specifica abilitazione professionale è legittima quando costituisce un indice oggettivo e ragionevole della qualificazione necessaria per le mansioni da svolgere, anche se esistono classi di laurea comuni o parzialmente coincidenti con quelle che consentono l’accesso ad altri albi professionali.
  • Il principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici non impone l’ammissione indiscriminata di tutti i soggetti titolari di titoli universitari affini, dovendo essere bilanciato con la coerenza tra i requisiti richiesti e le funzioni proprie del profilo professionale messo a concorso.
  • La coincidenza, anche parziale, dei titoli accademici non comporta necessariamente la piena equivalenza delle competenze professionali, poiché queste possono essere diversamente tipizzate dalla legge in relazione ai distinti albi e percorsi abilitanti.
  • In appello non possono essere esaminate censure di legittimità del provvedimento impugnato non dedotte in primo grado; la loro proposizione tardiva integra motivi nuovi e rende irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale fondata esclusivamente su tali questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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