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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06939/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sia meramente riproduttiva di quella già proposta in appello e già confutata con motivazione adeguata dalla Corte territoriale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 334 c.p. Il ricorso, tuttavia, ripropone una censura sostanzialmente identica a quella già formulata in appello e già motivatamente respinta dal giudice di secondo grado. La Corte di cassazione rileva che le doglianze si risolvono in una mera riproposizione delle censure di merito, senza evidenziare un effettivo errore logico o giuridico della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata per individuare il delitto oggetto di contestazione e della valutazione di responsabilità.

  • art. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608

    È richiamato come precedente sul principio per cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, perché ciò determina genericità delle doglianze e insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • La mera denuncia di vizi motivazionali non è sufficiente quando la doglianza non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non evidenzia un errore logico o giuridico specifico.
  • Le valutazioni di merito, se sorrette da motivazione adeguata e logica, non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante censure solo apparentemente nuove o formalmente qualificate come vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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