Parere n. 20/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, già -OMISSIS-, avverso il verbale n. 65 del 6 aprile 2018, notificato in pari data, con il quale la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici ha escluso la ricorrente dal concorso per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato per mancata presentazione della documentazione sanitaria prescritta dall’art. 14, comma 2, del bando di concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeVerbale della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici che ha escluso la ricorrente dal concorso per 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato per mancata presentazione della documentazione sanitaria prescritta dal bando
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il verbale del 6 aprile 2018 con cui è stata esclusa dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del bando, per non avere presentato la documentazione sanitaria richiesta. Ha dedotto che la mancata presentazione fosse dovuta a problemi familiari e che la Commissione avrebbe potuto accertare d’ufficio le condizioni sanitarie dei concorrenti. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, oltre a dedurne l’infondatezza nel merito.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo l’istanza cautelare. La ricorrente, dopo avere impugnato l’atto intermedio di esclusione, non ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, atto conclusivo della procedura concorsuale. Secondo l’indirizzo richiamato dalla Sezione, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso contro atti intermedi della procedura, anche quando l’atto di esclusione sia immediatamente lesivo. La graduatoria finale comporta infatti nuove e ulteriori valutazioni di interessi e non costituisce l’unica necessaria conseguenza dell’atto preparatorio; pertanto, deve essere impugnata autonomamente. Il merito delle censure relative alla documentazione sanitaria non è stato esaminato.
Osservazioni
Mancata impugnazione della graduatoria finale
La mancata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro il precedente atto di esclusione.
Censure sulla documentazione sanitaria
Le doglianze relative ai problemi familiari che avrebbero impedito la presentazione della documentazione sanitaria e alla possibilità di un accertamento d’ufficio non sono state esaminate, poiché il ricorso è stato definito in rito.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, del bando di concorso
per non aver presentato la documentazione sanitaria prevista
La disposizione del bando è stata indicata quale base dell’esclusione della candidata, ma la sua legittimità e applicazione non sono state esaminate nel merito.
Il ricorso è stato trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere della Sezione ha definito la controversia sul piano processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro un atto intermedio della medesima procedura.
- L’immediata lesività dell’atto di esclusione da una procedura concorsuale non esonera il candidato dall’onere di impugnare anche la graduatoria definitiva, poiché quest’ultima comporta nuove e ulteriori valutazioni di interessi e non costituisce l’unica necessaria conseguenza dell’atto preparatorio.
- Nel ricorso contro un atto intermedio di una procedura concorsuale, la mancata impugnazione dell’atto finale comporta la definizione in rito e preclude l’esame delle censure rivolte contro l’atto intermedio.
Esclusione da un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata esclusa dal concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato. L’esclusione era stata disposta dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici per mancata presentazione della documentazione sanitaria prevista dall’art. 14, comma 2, del bando.
Premesse della procedura concorsuale
Il concorso era stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 e articolato in tre procedure, rispettivamente aperte ai cittadini italiani e riservate a volontari in ferma prefissata. La ricorrente aveva partecipato al concorso aperto ai cittadini, superato la prova scritta e svolto le prove di efficienza fisica, accedendo agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica e attitudinale.
In data 6 aprile 2018 la Commissione l’aveva esclusa per non avere presentato la documentazione sanitaria prescritta dal bando.
Censure della ricorrente
La ricorrente aveva attribuito la mancata produzione della documentazione a problemi di natura familiare. Aveva inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe potuto accertare d’ufficio le condizioni sanitarie dei concorrenti.
Eccezione del Ministero
Il Ministero dell’interno ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la candidata non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata il 29 maggio 2018. In subordine, il Ministero ha dedotto l’infondatezza delle censure nel merito. Non risultano presentate memorie di replica dalla ricorrente entro il termine assegnato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, pur avendo impugnato l’atto intermedio di esclusione, non aveva impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, che costituisce l’atto conclusivo della procedura concorsuale.
La Sezione ha richiamato il proprio precedente del 27 febbraio 2025, n. 137, nonché ulteriori pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui:
- la mancata impugnazione della graduatoria definitiva rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso contro atti intermedi della procedura;
- l’esclusione, pur essendo immediatamente lesiva e autonomamente impugnabile, non rende superflua l’impugnazione dell’atto finale;
- la graduatoria definitiva non costituisce l’unica necessaria conseguenza dell’atto preparatorio, poiché implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi;
- per conservare l’interesse alla decisione, il candidato deve quindi impugnare anche la graduatoria finale.
Sono stati richiamati, in particolare, Cons. Stato, sez. IV, n. 1398 del 2017; sez. V, nn. 5463 e 1937 del 2014; sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935; sez. III, n. 2637 del 2012; sez. V, n. 627 del 2010.
Esito del ricorso
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza cautelare è stata assorbita. Di conseguenza, non sono state esaminate le questioni relative alla giustificazione della mancata produzione della documentazione sanitaria né alla possibilità di un accertamento d’ufficio da parte della Commissione.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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