Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05619/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

L'interessato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza emessa l'11 settembre 2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Dal testo emerge che il ricorso è stato presentato personalmente dall'interessato, con mera autentica della firma da parte del difensore, quindi senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di forma imposto dalla legge per il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, non essendo più consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 571 comma 1 c.p.p.

    È richiamato per affermare che l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613 comma 1 c.p.p.

    È richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colpevole.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • La mera autentica della firma del difensore non equivale alla sottoscrizione richiesta dalla legge per la validità del ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.