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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15810/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. La società ricorrente, con sede in Svizzera, aveva stipulato con una società italiana partecipata un contratto di prestazione di servizi; i canoni corrisposti nell'esecuzione del contratto erano stati assoggettati a ritenuta del 5% ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera. La contribuente chiedeva il rimborso sostenendo che, in base all'art. 15 dell'Accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004, tali canoni non dovessero essere sottoposti a imposizione nello Stato d'origine. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato l'effettivo assolvimento dell'imposta in Svizzera. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione dell'art. 15 dell'Accordo UE-Svizzera, dell'art. 31 della Convenzione di Vienna e dell'art. 216, par. 2, TFUE, sostenendo che la norma richiede solo l'assoggettamento alle imposte nello Stato estero e non l'effettivo pagamento; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il giudice aveva fondato il rigetto su una carenza probatoria mai posta dall'Ufficio a base del diniego.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, osservando che l'orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 15 dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004

    i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate ... non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché ... tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni

    La disciplina di favore si applica quando ricorrono i presupposti formali e sostanziali previsti dall'accordo; non è richiesto anche l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza della società beneficiaria.

  • art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969

    Invocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico dell'accordo internazionale, ma non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 216, par. 2, TFUE

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prevalenza degli accordi internazionali dell'Unione e del loro corretto recepimento; non vi è una specifica statuizione autonoma sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull'erroneo uso della prova è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • In materia di benefici fiscali previsti da convenzioni o accordi internazionali contro le doppie imposizioni, il presupposto decisivo è la soggezione del reddito alla potestà impositiva dello Stato estero, non l'effettivo pagamento dell'imposta in quello Stato, quando il testo dell'accordo non richieda espressamente tale ulteriore requisito.
  • Il giudice di merito non può introdurre un requisito probatorio ulteriore rispetto a quelli previsti dalla norma applicabile, come l'effettivo versamento dell'imposta estera, se la disciplina richiede soltanto l'assoggettamento a tassazione.
  • Quando la questione è di puro diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • Nei giudizi di rimborso tributario, il contribuente deve provare i presupposti del diritto fatto valere; tuttavia tale onere va commisurato ai requisiti effettivamente previsti dalla disciplina sostanziale applicabile, senza aggravamenti non contemplati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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