Ordinanza n. 220/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio dello Stato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto il periculum in mora sostenendo che il venir meno del nulla osta al lavoro stagionale, quale presupposto fondamentale per l'ingresso del cittadino straniero in Italia, avrebbe inevitabilmente pregiudicato la sua permanenza nel Paese. Dalla motivazione emerge inoltre che l'Amministrazione ha contestato la ricostruzione della vicenda, rilevando che non vi sarebbe stata un'assunzione seguita dalla perdita del posto di lavoro per cause imputabili al datore, bensì la mancata perfezione dell'iter previsto dalla normativa; l'Amministrazione ha richiamato anche l'orientamento del giudice d'appello espresso nella sentenza n. 243/2026.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare e senza pregiudicare le ulteriori decisioni in rito e nel merito, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza alla luce delle difese dell'Amministrazione, in particolare quanto alla mancata perfezione dell'iter previsto dalla normativa e all'orientamento giurisprudenziale richiamato. Ha quindi rigettato l'istanza cautelare, ritenendo assorbente il difetto di fumus boni iuris, senza accogliere la prospettazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per l'esame della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, all'esito della sommaria delibazione, il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza, anche se il ricorrente allega un pregiudizio grave e irreparabile.
- La revoca di un nulla osta al lavoro stagionale non evidenzia, di per sé, un'irragionevole perdita del posto di lavoro quando dagli atti risulti la mancata perfezione dell'iter amministrativo previsto per l'ingresso e l'assunzione, anziché l'intervenuta assunzione seguita dalla perdita del lavoro per cause imputabili al datore.
- La valutazione cautelare è necessariamente sommaria e non pregiudica l'ulteriore esame delle questioni processuali e di merito nella fase definitiva.
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