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Sentenza

Sentenza n. 1626/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 28 novembre 2024, notificato il 30 ottobre 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente il 13 settembre 2023, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sull’avvenuto esaurimento del periodo massimo di nove mesi e sul mancato ottenimento della quota per la conversione in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 15 gennaio 2023 con visto di tipo D per lavoro subordinato stagionale, aveva presentato il 13 settembre 2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva respinto l’istanza rilevando che il ricorrente aveva già usufruito del periodo massimo di nove mesi previsto per il lavoro stagionale e non aveva richiesto o ottenuto una quota per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo di avere svolto attività lavorativa stagionale per oltre tre mesi, di avere ricevuto un’offerta di assunzione e di avere presentato il 24 marzo 2025 domanda di verifica della disponibilità di una quota per la conversione. Ha inoltre sostenuto che, a seguito della modifica dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 operata dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, non era più necessaria la previa disponibilità di una quota. È stato dedotto anche il difetto di istruttoria, poiché la Questura, pur notificando il diniego il 30 ottobre 2025, non aveva tenuto conto della domanda di conversione presentata il 24 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Quanto al superamento del limite massimo di nove mesi, ha ritenuto che tale circostanza non giustifichi il rigetto di una domanda di permesso per lavoro stagionale tempestivamente presentata, poiché il titolo stagionale non abilita soltanto allo svolgimento dell’attività stagionale, ma consente anche, al lavoratore che abbia svolto regolare attività per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, di chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato. Il diniego avrebbe quindi impedito al ricorrente di esercitare la facoltà di conversione prevista dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittimo il riferimento al mancato ottenimento della quota, poiché il d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, ha espunto dall’art. 24, comma 10, il riferimento alle quote. La Questura avrebbe anche omesso di considerare la domanda di verifica della disponibilità della quota presentata dal ricorrente il 24 marzo 2025, con conseguente difetto di istruttoria. Il provvedimento è stato annullato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il testo richiama la possibilità di definire la controversia con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

    Sussistendo i presupposti processuali, il giudizio è stato definito con sentenza semplificata.

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro; la durata non può superare, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.

    Il limite di nove mesi riguarda la durata del soggiorno per lo svolgimento del lavoro stagionale e non esclude la possibilità di conversione del titolo quando ricorrano i presupposti normativi.

  • art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998

    Il lavoratore stagionale può svolgere attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

    L’esaurimento del periodo massimo di soggiorno stagionale non costituisce, da solo, valida ragione per respingere una domanda di permesso tempestivamente presentata quando il lavoratore possa avvalersi della facoltà di conversione.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La disposizione attribuisce al lavoratore stagionale una facoltà di conversione del permesso in presenza dello svolgimento di almeno tre mesi di attività regolare e di un’offerta di lavoro subordinato; il diniego del titolo stagionale non può vanificare tale facoltà.

  • art. 1, comma 1, lett. f), n. 6), d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    La disposizione ha espunto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 il riferimento alle quote per la conversione.

    La conversione del permesso per lavoro stagionale non è subordinata al previo ottenimento della quota precedentemente prevista dalla disposizione modificata.

Massime di principio

  • Il limite massimo di nove mesi previsto per il soggiorno e il lavoro stagionale non costituisce, di per sé, una valida ragione per negare il rilascio di un permesso per lavoro stagionale tempestivamente richiesto quando il lavoratore abbia maturato i presupposti per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.
  • Il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato; l’amministrazione non può adottare un diniego che renda inutilmente esercitabile tale facoltà legislativa.
  • A seguito della modifica dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 operata dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, la conversione del permesso per lavoro stagionale non è subordinata al previo ottenimento di una quota, secondo quanto affermato nella decisione.
  • L’amministrazione deve considerare, ai fini della decisione sulla domanda di permesso di soggiorno, gli elementi rilevanti sopravvenuti prima della notificazione del provvedimento, inclusa la domanda di conversione presentata dall’interessato; la loro omissione può integrare difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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