Sentenza del 09/04/2021 n. 1846 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Avvenuta proposizione - Mancato accoglimento - Ricorso appello - Omessa riforma pronuncia - Giudizio revocazione - Nuovi documenti sopravvenuti - Mancata produzione giudizio - Causa forza maggiore - Esclusione - Nuovi documenti sopravvenuti - Mancata produzione giudizio - Fatto imputabile resistente - Esclusione - Errore revocatorio - Mancata sussistenza - Inammissibilità ricorso revocazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha escluso la sussistenza dell'errore revocatorio: il mero rinvenimento di documenti successivi alla sentenza non è sufficiente. Per ottenere la revocazione occorre provare che i documenti non sono stati esibiti nei precedenti gradi per causa di forza maggiore e/o per fatto unicamente imputabile alla parte resistente. Non essendo state fornite tali prove, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Proposta di giudizio di revocazione basata su documenti sopravvenuti successivamente alla soccombenza nei gradi di merito; il ricorrente deduceva che tali documenti integravano un errore revocatorio della pronuncia impugnata
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che l'errore revocatorio, fondato su documenti sopravvenuti, richiede la prova che la mancata produzione nei precedenti gradi sia imputabile a causa di forza maggiore o a fatto della parte resistente; il semplice rinvenimento dei documenti non basta
Massime di principio
- La mera scoperta di nuovi documenti dopo la sentenza non basta per la revocazione: bisogna dimostrare l'impossibilità oggettiva di produrli prima (forza maggiore) o la responsabilità esclusiva della controparte nella mancata produzione
- La prova delle cause ostative alla produzione antecedente deve essere concreta e documentata (es. atti che dimostrino impedimenti, certificazioni, dichiarazioni giurate, comunicazioni ufficiali)
- Se si invoca la responsabilità della parte resistente, è necessario provare il nesso causale tra il comportamento della resistente e l'impossibilità di produrre i documenti nei gradi di merito
- Occorre agire tempestivamente: il ricorso per revocazione deve essere proposto nei termini e corredato dei documenti nuovi e delle prove che giustifichino la riapertura del giudizio
- In assenza di dimostrazioni sull'impossibilità di produrre prima, la revocazione è inammissibile e la pronuncia di merito resta stabile; considerare eventuali rimedi ordinari alternativi se ancora esperibili
- Durante il processo di merito il contribuente ha l'onere di diligenza per reperire e produrre documenti; la valutazione della colpa o della forza maggiore è rimessa al giudice sulla base degli elementi prodotti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 apr 2021Sentenza del 09/04/2021 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 apr 2021Sentenza del 09/04/2021 n. 1849 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 apr 2021Sentenza del 08/04/2021 n. 297 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 apr 2021Sentenza del 08/04/2021 n. 308 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 apr 2021Sentenza del 08/04/2021 n. 369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2021Sentenza del 08/04/2021 n. 512 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →