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Sentenza

Sentenza del 09/04/2021 n. 1846 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Avvenuta proposizione - Mancato accoglimento - Ricorso appello - Omessa riforma pronuncia - Giudizio revocazione - Nuovi documenti sopravvenuti - Mancata produzione giudizio - Causa forza maggiore - Esclusione - Nuovi documenti sopravvenuti - Mancata produzione giudizio - Fatto imputabile resistente - Esclusione - Errore revocatorio - Mancata sussistenza - Inammissibilità ricorso revocazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha escluso la sussistenza dell'errore revocatorio: il mero rinvenimento di documenti successivi alla sentenza non è sufficiente. Per ottenere la revocazione occorre provare che i documenti non sono stati esibiti nei precedenti gradi per causa di forza maggiore e/o per fatto unicamente imputabile alla parte resistente. Non essendo state fornite tali prove, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Proposta di giudizio di revocazione basata su documenti sopravvenuti successivamente alla soccombenza nei gradi di merito; il ricorrente deduceva che tali documenti integravano un errore revocatorio della pronuncia impugnata

Norme richiamate

  • c.p.c.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'errore revocatorio, fondato su documenti sopravvenuti, richiede la prova che la mancata produzione nei precedenti gradi sia imputabile a causa di forza maggiore o a fatto della parte resistente; il semplice rinvenimento dei documenti non basta

Massime di principio

  • La mera scoperta di nuovi documenti dopo la sentenza non basta per la revocazione: bisogna dimostrare l'impossibilità oggettiva di produrli prima (forza maggiore) o la responsabilità esclusiva della controparte nella mancata produzione
  • La prova delle cause ostative alla produzione antecedente deve essere concreta e documentata (es. atti che dimostrino impedimenti, certificazioni, dichiarazioni giurate, comunicazioni ufficiali)
  • Se si invoca la responsabilità della parte resistente, è necessario provare il nesso causale tra il comportamento della resistente e l'impossibilità di produrre i documenti nei gradi di merito
  • Occorre agire tempestivamente: il ricorso per revocazione deve essere proposto nei termini e corredato dei documenti nuovi e delle prove che giustifichino la riapertura del giudizio
  • In assenza di dimostrazioni sull'impossibilità di produrre prima, la revocazione è inammissibile e la pronuncia di merito resta stabile; considerare eventuali rimedi ordinari alternativi se ancora esperibili
  • Durante il processo di merito il contribuente ha l'onere di diligenza per reperire e produrre documenti; la valutazione della colpa o della forza maggiore è rimessa al giudice sulla base degli elementi prodotti

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