Sentenza del 08/04/2021 n. 308 - Comm. Trib. Prov. Torino
Riscossione dei tributi - Provvedimento di fermo amministrativo - Competenza - Ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela sentenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo per mancata competenza territoriale dell'Ufficio che lo ha emesso; in sostanza il fermo è stato annullato/considerato illegittimo perché emesso da un ufficio estraneo all'ambito territoriale corrispondente al domicilio fiscale del contribuente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo per carenza di competenza territoriale: il fermo è stato emesso dall'Ufficio provinciale del concessionario che opera in un ambito diverso rispetto al domicilio fiscale del contribuente, violando il criterio di competenza territoriale previsto per gli atti impositivi e per la consegna del ruolo al concessionario competente
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 31, comma 2
ogni atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente
D.P.R. n. 602/1973, art. 24
l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce; la riscossione svolta tramite concessionario deve rispettare l'ambito territoriale del ruolo
Massime di principio
- La competenza territoriale per gli atti tributari segue il domicilio fiscale del contribuente: atti emessi da uffici diversi sono illegittimi per carenza di competenza.
- Il provvedimento di fermo amministrativo emesso da un concessionario fuori dall'ambito territoriale del ruolo può essere annullato per incompetenza territoriale.
- Prima di adottare o subire misure di riscossione (fermo, pignoramento, ecc.) verificare sempre quale ufficio ha emesso l'atto e qual è il domicilio fiscale indicato nei ruoli.
- Il ruolo deve essere consegnato al concessionario territoriale competente; l'esercizio dell'azione di riscossione è vincolato all'ambito territoriale del ruolo.
- In situazioni simili il contribuente può impugnare il provvedimento per incompetenza territoriale e ottenere la revoca/annullamento del provvedimento; analogamente l'amministrazione/il concessionario deve adottare gli atti dal corretto ufficio competente per evitare nullità o annullamenti.
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