Sentenza del 08/04/2021 n. 512 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato il Modello UNICO 2008 e successivamente, in data 15.12.2008, una dichiarazione integrativa in aumento includendo costi relativi all'acquisto di materiale plastico che l'Amministrazione riteneva riferibili a fatture soggettivamente inesistenti. La società aveva versato maggiori imposte (IRES e IRAP) con ravvedimento operoso e poi, nel 2012, aveva chiesto il rimborso delle somme versate sostenendo che i costi erano certi, effettivamente sostenuti e inerenti e che, a seguito delle modifiche normative (art.14 comma 4-bis Legge 537/1993 come riformulato dal DL 16/2012), tali costi erano deducibili anche se documentati con fatture ritenute soggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha ritenuto che la dichiarazione integrativa si collocasse nell'ambito di un ravvedimento operoso e che la documentazione fornita non fosse sufficiente a provare l'inerenza dei costi; ha inoltre negato la retroattiva applicazione della normativa 2012.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la dichiarazione integrativa era stata presentata nell'ambito del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, quindi l'atto costitutivo della pretesa tributaria e gli effetti derivanti non possono essere disconosciuti dopo che il contribuente ha beneficiato della definizione. Ha inoltre ritenuto non sufficiente l'elenco e la descrizione generica delle fatture per accertare l'inerenza dei costi e ha escluso l'applicazione retroattiva della riforma normativa del 2012 in una situazione già definita. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n.472/1997
La Commissione ha qualificato la dichiarazione integrativa come posta in essere a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13; ciò comporta effetti di definizione che impediscono di disconoscere ex post le conseguenze di quella scelta, avendo il contribuente beneficiato della riduzione sanzionatoria.
D.P.R. n.602/1973
Norma prevista per l'istanza di rimborso delle somme versate; il tribunale ha valutato l'istanza ma l'ha rigettata stante la natura e il contesto della dichiarazione integrativa e la insufficiente prova dell'inerenza.
Legge n.537/1993
art. 14, comma 4-bis (come riformulato dal D.L. n.16/2012 e legge di conversione n.44/2012)
La società invocava la riforma che limita l'indeducibilità dei cosiddetti costi da reato e ne permetterebbe la deduzione se non connessi direttamente con il delitto non colposo. La Commissione ha ritenuto inapplicabile la disposizione per retroattività in una situazione già definita e non coperta dalla nuova disciplina.
D.Lgs. n.218/1997
Richiamato dalla parte resistente per segnalare che per l'anno 2007 la società aveva già prestato adesione ad alcune contestazioni ai sensi dell'art. 5-bis, circostanza che contribuisce a qualificare come definita la situazione fiscale.
Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare n.32/E del 3 agosto 2012
La società citava la circolare per sostenere che, secondo l'Amministrazione stessa, i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se non impiegati per il compimento di reati e se ricorrono i requisiti di deducibilità; la CTR però ha ritenuto che l'assenza di documentazione idonea e la definizione tramite ravvedimento impedissero l'applicazione favorevole richiesta.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa presentata nell'ambito del ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs.472/1997) produce effetti di definizione che ostano a richieste di rimborso successive sulla stessa vicenda, soprattutto se il contribuente ha beneficiato della riduzione sanzionatoria.
- La riforma normativa che estende la possibilita di dedurre costi documentati da fatture sospette (art.14 comma 4-bis L.537/1993 modificata dal DL 16/2012) non si applica retroattivamente alle situazioni già definitivamente chiuse; occorre verificare lo stato di definizione del rapporto fiscale.
- Per ottenere il riconoscimento della deducibilità di costi contestati, il contribuente deve fornire documentazione precisa e dettagliata che consenta di accertare l'effettiva interezza, la certezza e soprattutto l'inerenza dei costi rispetto all'attività aziendale; elenchi generici di fatture non sono sufficienti.
- Se il contribuente ha già partecipato a procedure di definizione (es. adesione ai sensi dell'art.5-bis D.Lgs.218/1997 o altre forme di definizione), ciò rafforza la conclusione che la questione è definita e limita le possibilità di rimettere in discussione le scelte effettuate.
- La presenza di indagini penali o contestazioni in tema di frode IVA complica la posizione del contribuente: anche quando si invoca la deducibilità ex lege, il collegamento tra i costi e eventuali illeciti deve essere escluso in modo probante.
- In situazioni analoghe è consigliabile, prima di presentare istanze di rimborso, verificare lo stato formale delle definizioni e raccogliere elementi probatori specifici (documenti di trasporto, schemi produttivi, giacenze, tracciabilità dei beni) per dimostrare l'utilizzo e l'inerenza dei costi.
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